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Regione siciliana
Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986
Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali
per l’incremento turistico.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
• Visto lo Statuto della Regione;
• Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provincia
regionale;
• Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986,
occorre determinare le modalità per la trasformazione degli enti provinciali
per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
• Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il graduale e più ordinato trapasso
dall'attuale organizzazione fondata sugli enti provinciali per il turismo alla
nuova organizzazione provinciale in materia turistica, di sciogliere i consigli
di amministrazione in carica degli enti provinciali per il turismo e comunque
di affidare, anche per le ipotesi di gestione straordinaria degli stessi enti, ai
presidenti delle attuali amministrazioni straordinarie provinciali le funzioni di
commissario degli enti provinciali per il turismo, dalla data di notifica del
presente decreto e fino al 31 dicembre 1986;
• Ritenuta, altresì, l'esigenza di affidare, con effetto dalla data del 1° gennaio
1987 e fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione delle
aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'amministrazione
delle stesse ai presidenti delle amministrazioni straordinarie provinciali, che
assumeranno la funzione di commissario;
• Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti;
DECRETA:
Art. 1
Gli enti provinciali per il turismo, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 e successive modifiche, sono trasformati in
aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite in ciascuna
provincia della Regione siciliana.
Esse sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno sede in ciascun
capoluogo di provincia.
Art. 2
Nell'ambito dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della
attività in materia turistica proprie dell'Amministrazione regionale, le province,
per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di attività turistiche nonché
per il coordinamento dell'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni
competenti in materia di turismo operanti nell'ambito della provincia, si
avvalgono delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, che
svolgono i seguenti compiti:
a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo;
b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzate
alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche per
l'incremento del movimento turistico;
c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo
turistico;
d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo;
e) propongono l'iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell'albo
regionale delle stesse associazioni;
f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o agli
enti provinciali per il turismo, salvi restando i poteri dell'Amministrazione
regionale indicati all'art. 16 del presente decreto.
Art. 3
Gli organi delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono i
seguenti:
1. presidente;
2. consiglio di amministrazione;
3. comitato esecutivo;
4. collegio dei revisori.
Art. 4
Le funzioni di presidente dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento
turistico sono svolte dal presidente della provincia o dall'assessore da questi
delegato.
Art. 5
Il consiglio di amministrazione, oltre che dal presidente di cui all'art. 4, è così
composto:
a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, comprese