Regione siciliana
Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49
Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 27 agosto 1949
Regione siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
Art. 1
L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati
i
singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato,
entro
i limiti degli stanziamenti di bilancio, a concedere contributi o sovvenzioni
diretti
a:
1) favorire l'incremento ed il miglioramento della attrezzatura turistica
in
genere;
2) diffondere e perfezionare la cultura tecnica inerente alle attività
turistiche;
3) favorire la propaganda culturale e pubblicitaria diretta ad agevolare i
movimenti del forestiero;
4) potenziare l'attività degli Enti, Istituzioni ed organizzazioni
regionali e locali
del turismo;
5) promuovere, incoraggiare e sviluppare le attività inerenti allo
spettacolo, le
quali abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano
all'incremento turistico della Regione e che vengano svolte secondo
programmi precedentemente concordati con l'Assessorato;
6) incoraggiare e sostenere manifestazioni ed iniziative che si propongano
la
divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche e delle
attività cinematografiche;
7) incrementare e potenziare le iniziative e le attività sportive della
Regione,
con particolare riguardo per quelle che possono costituire anche elemento
di
richiamo turistico;
8) incoraggiare le iniziative intese a migliorare le attrezzature e gli impianti
sportivi nella Regione.
Art. 2
L'Assessore per il Turismo e lo Spettacolo è autorizzato a prendere
iniziative
relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale
ed a
sostenerne la spesa direttamente o tramite enti appositamente delegati.
Art. 3
La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà
disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.
Art. 4
Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico
della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa
complessiva
effettivamente sostenuta o preventivamente dimostrata.
È però, in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia
stata deliberata l'ammissione
alla sovvenzione o al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate
le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino
il
40% del contributo determinato in via presuntiva.
Art. 5
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana
ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge
della Regione.
Palermo, 8 agosto 1949