DM - Decreto Ministero dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236
Regolamento di attuazione
dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Abbattimento barriere architettoniche.
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989, supplemento ordinario
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
• Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio, n.13;
• Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
• Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384;
• Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
• Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
• Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto
1988, n. 400;
EMANA
il seguente decreto:
Capo I
Generalità.
Art. 1
Campo di applicazione.
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi
quelli
di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata,
di
nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti
1) e 2),
anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Art. 2
Definizioni.
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di
chiunque ed
in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo
per
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a
consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile
di
autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente
connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia
funzionale,
ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o
fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali
che
servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti,
di
pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli
interposti tra
l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone
con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e
le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di
fruirne
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte
di persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di
relazione e
ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi
di
relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi
di
lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con
la
funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare
nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita
al
titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.197
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere
gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive
modificazioni.
Capo II
Criteri di progettazione.
Art. 3
Criteri generali di progettazione.
3.1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano
tre livelli di
qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente
la totale fruizione
nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato
ad una parte più o
meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque
ogni
tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale. La adattabilità rappresenta un livello ridotto
di qualità,
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di
trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è,
pertanto, un'accessibilità
differita.
3.2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno
un
percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è
consentita la
deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi
i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro
istallazione in un
tempo successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui
l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre
il terzo livello, ivi compresi
eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3. Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.
Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle
richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R.
27
aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche,
sanitarie,
assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento
obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve
essere
visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito
di
visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un
servizio
igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità
immobiliari
sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o al chiuso,
temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione,
il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una
zona
riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve
essere
garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi
previsti, quali
la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito
della visitabilità si
intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze
e
di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle
disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità
si intende
soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni
religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico,
il requisito di
visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti
spazi di
relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta,
questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità
anche ad
almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico,
di superficie netta
inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto
se sono
accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle
quali il
cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non
soggette alla
normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto
il
solo requisito dell'adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi
di parti
comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione, deve essere
adattabile
per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta
l'accessibilità e/o la
visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.
Art. 4
Criteri di progettazione per l'accessibilità.
4.1. Unità ambientali e loro componenti.
4.1.1. Porte Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere
facilmente
manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche
da
parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti
e
retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con
riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto
al
tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso
di una
unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché
questi siano
contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su
sedia a
ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere
tale da
consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo;
sono
consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate
le
porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non
fornite di
accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente
individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.
Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed
arrotondate. (Per le specifiche vedi 8.1.1).
4.1.2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle
parti
comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite
rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito
di
una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche;
lo
spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione
dei percorsi, entualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale
e
nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da
non
costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.;
gli zerbini
devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili
anche
da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e
percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve
pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono
la
visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti
di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche vedi
8.1.3).
4.1.4. Arredi fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere
tale da
consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità
di
tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi
non
taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne
un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire
ostacolo o
impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone
con ridotte
o impedite capacità motorie.
In particolare:
• i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni
del
pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi
sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti
i
servizi;
• nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a
spinta etc.,
occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il
passaggio di una sedia a ruote;
• eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere
temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili
su sedia a ruote;
• ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con
posti a
sedere. (Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5. Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto
delle
varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento,
nonchè i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere,
per tipo e
posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche
da
parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente
individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti
dal
danneggiamento per urto. (Per le specifiche vedi 8.1.5)
4.1.6. Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali,
le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi
sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
• lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote
alla tazza
e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla
lavatrice;
• lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote
al • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto
in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con
l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici,
e a
porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono
essere
preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un
vano
vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona
su
sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare
un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia
a ruote.
È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento
di altezza
tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve
avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della
sedia a
ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale
anche
alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza
e
protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9. Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile
continuo
e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste
devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il
facile
accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente
distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una
persona
su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale
scala,
rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una
piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei
collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti,
esclusi
i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. (Per le specifiche vedi
8.1.9).
4.1.10. Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il
loro
sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni
variazione
del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa
di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono
contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un
corretto
rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di
adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta
preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli
arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso
il vuoto e
di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati
con
materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti
ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella
con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve
interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo
corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare
la scala di
una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non
vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11. Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una
persona su
sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione
alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo
per
rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti
analoghi a quelli definiti per le scale. (Per le specifiche vedi 8.1.10 e
8.1.11).
4.1.12. Ascensore
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere
l'uso
da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono
essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla
sedia a
ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo
(come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione
della
chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e
comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina
ai piani di
fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed
esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla
persona su
sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello
d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno
della
chiamata di allarme, una luce, di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una
profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre
necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento
della
cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo
luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte
consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento
di un
dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli
interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse
devono
essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire
un
agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia
a ruote,
e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate
che
di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta,
anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire
sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la
pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo,
deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita
da parte
di una persona su sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.1.14. Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e
con gli
apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone
disabili
deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle
fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali
e
verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2. Spazi Esterni
4.2.1. Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto
almeno
un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire
la
mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie,
e che assicuri loro
la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi
posti
all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice
e
regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi
di
strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza
utile di
passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale
da
garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti
fra loro, anche
l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è
necessario
prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata
percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con
lievi
pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali
gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello
stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi
rampe di
pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che
consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi
pedonali
e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2. Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione
devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito
di
una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da
non
costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3. Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio
o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve
avere
le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14. (Per le specifiche vedi
8.2.3).
4.3. Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere
istallati, in
posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che
facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano
una adeguata
informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità
di
persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli
indicatori
devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di
cui all'art. 2
del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente
leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica
che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari
per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette
indicazioni,
ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento
ben
riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni
acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture Sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche,
sanitarie,
assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni
di
cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.
Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se
almeno un
servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile
alle persone su
sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso
e
utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche
quelli
accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in
proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio.
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio,
il
requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili
tutti i
settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico
per ogni
nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità
delle
mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la
visitabilità deve
comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici
accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti
di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel
rispetto delle
vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in “comportamenti
antincendio” piuttosto che l'individuazione di “sistemi di via
d'uscita” costituiti
da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita
capacità
motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono “luogo sicuro statico”
così
come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante “termini, definizioni
generali
e simboli grafici di prevenzioni incendi” pubblicato su Gazzetta Ufficiale
n. 339
del 12 dicembre 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti
protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco
e
facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili,
ove
attendere i soccorsi.
Art. 5
Criteri di progettazione per la visitabilità.
5.1. Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui
all'art. 3, deve
essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona
di
soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di
collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di
progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche
dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche
di
cui al punto 9.1.1.
5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere
agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero
mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio,
detta zona
deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere
agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un “luogo sicuro
statico”.
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
• essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità
motoria, in
numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con
un minimo di due;
• essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati
per le persone
su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali
da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
• essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico
e, ove
previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con
relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere
dotata di
almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione
tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni,
spettacoli e
ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3,
che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3. Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi,
etc.) deve
avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze
accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che
consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile
sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di
almeno
due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione
di
40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio
per la
segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani
bassi
dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico”
o di una
via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature
comuni,
devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità
di
soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono
rispettare le
prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento
dei
suddetti requisiti specifici.
5.4. Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni
religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato
tramite rampe. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti
4.1.,
4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.
5.5. Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità
agli spazi
di relazione. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti
4.1, 4.2,
e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere
almeno un servizio igienico accessibile.
5.6. Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire
ostacolo o
impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone
con ridotte
o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7 Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti,
che non
vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte
rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto,
ma nei
quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto
anche per le
persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in
prossimità
dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato
il
simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R.
384/78.
Art. 6
Criteri di progettazione per la adattabilità.
6.1 Interventi di nuova edificazione.
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili
quando,
tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né
la
struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere
resi idonei, a
costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita
capacità
motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme
relative
alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l'obbiettivo che precede con una particolare
considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed
ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale
dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più
livelli, per
particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento
di
un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per
l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione.
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento
di
requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando
il
rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici,
archeologici, storici e culturali.
L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere
la
fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione
alla
necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione
in situazione
di emergenza.
Capo III
Cogenza delle prescrizioni.
Art. 7
7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo,
le
soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specificazioni,
sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili
in quanto
sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali
o
tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative
alle
specificazioni e alle soluzioni tecniche, purchè rispondano alle esigenze
sottointese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n.
13 del 9
gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici
necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente
o
migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente
decreto, e
l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni
e alle soluzioni
tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi
dell'art. 1
della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia
è
subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio
Tecnico o dal
Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici
o loro
parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere
realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici
il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art.
1
comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto
in
caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali
ed
impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal
Comune per l'istruttoria dei progetti.
Capo IV
Specifiche e soluzioni tecniche.
Art. 8
Specifiche funzionali e dimensionali.
8.0. Generalità.
8.0.1. Modalità di misura.
Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita
l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o
ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano
di
calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio
di
un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte
anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate
dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra
Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione
di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata
(larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero
del
lembo superiore del pomello, al piano di campestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano
di
calpestio.
Altezza citofono
Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico,
ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da
raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.
8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona
su
sedia a ruote, sono i seguenti:
(immagine)
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi,
ove non sia
possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti
spazi minimi di manovra (manovra combinata):
(immagine)
8.1. Unità ambientali e loro componenti
8.1.1. Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità
immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel
rispetto
dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.
(immagine)
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata
90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle
porte
non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati
ad
una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.
L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore
a
8 Kg.
8.1.2. Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5
cm.
Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni
di
cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3 Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra
cm
100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere
preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente,
non
superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per
ragioni di
sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 10 cm e
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile
deve
essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando
una
pressione non superiore a Kg 8.
Spazi antistanti e retrostanti la porta (segue 8.1.1. Porte)
(immagine)
8.1.4. Arredi fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate
ad
una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa,
nel
quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50
m e
lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra
i
tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita
un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare
l'insorgere
di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa,
nel
quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze
di
pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono
essere
di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la
media
delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0.70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello
di
uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro
del
bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza
superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento
ed
avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto
ad
altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano
di
utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste
all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico,
devono, per
posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia
a ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto
applicabili.
8.1.5 Terminali degli impianti.
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto
delle
varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento,
i
campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa
tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori
e
prese.
(immagine)
8.1.6. Servizi igienici.
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita
capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra
di cui al
punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidè, vasca,
doccia, lavatrice e
l'accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
• lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale
dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere
minimo 100 cm
misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
• lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote
alla vasca
deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di
80
cm;
• lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote
al lavabo
deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
• i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio
ed
essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato
o
incassato a parete;
• i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare
l'asse
della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm
40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore
e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. Qualora l'asse della tazza
-
w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere,
a cm
40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per
consentire il trasferimento;
• la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e
doccia a
telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al
capo II
art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni
e corrimano
orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche
dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze
riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti
in
opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere
e
installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza
di cm 80
dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto
a cm 5
dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la
sostituzione
della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche
sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c.
e di
definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito
della
visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è
consentito almeno il
raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia
a
ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità
di arrivare
sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale
per la
tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di
cottura,
questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza
minima
di cm 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8 Balconi e terrazze.
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile
da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere
almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro
140 cm.
8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi.
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere
allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona
su sedia a
ruote (Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra). Questi allargamenti devono di
preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque
ogni
10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono
essere
adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei
sensi di
apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui
al punto
8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.
8.1.10 Scale.
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono
avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante
per l'intero sviluppo della scala.
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata
e pedata
(pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve
essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo
a
spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante
con
esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado
deve
essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile
anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza
minima
di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere
prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere
posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno
prevedere un secondo corrimano, questo deve essere
posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve
essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso
pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto
tra alzata e
pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.
8.1.11. Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore
a
3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
• di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
• di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa
deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50
m,
ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale
al
verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa
deve
avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo
sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque
di
valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione
del
seguente grafico.
(immagine)
8.1.12 Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve
avere le
seguenti caratteristiche:
• cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10
m di larghezza;
• porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
• piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di
1,50 x 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere
le
seguenti caratteristiche:
• cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95
m di larghezza;
• porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
• piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di
1,50 x 1,50 m.
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia
possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere
le seguenti
caratteristiche:
• cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80
m di larghezza;
• porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
• piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di
1,40 x 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico.
Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta
incernierata
purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il
tempo di
chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima
+ 2
cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte
chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza
massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la
bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm
dalla
porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto
un
citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza
con
autonomia minima di 3 h.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte
con
traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta
una
placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile,
l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico
ooportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita
capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano
inclinato e
che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato
a
guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in
piedi o
seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona
su
sedia a ruote e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile:
per il trasporto di
persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente,
per
superare differenze di quota non superiori a m 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio,
i
servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona
su
sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su
piattaforma
e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2,
è
necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento
sia
protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci
in sede
propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con
accompagnatore
lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero
che
opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in
movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
DIMENSIONI:
• per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35
• per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm
40 - 50
da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a
cm 30 x 20
• per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori
a
cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.
PORTATA:
• per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore
a Kg 200
• per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al
pubblico e
130 negli altri casi.
VELOCITÀ:
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
COMANDI:
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa
e
chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110.
È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti
ad uso di
un accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile
moltiplicato per 1,5.
SICUREZZE ELETTICHE:
• tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente
V. 24
cc.)
• tensione del circuitoausiliario: V 24
• interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
• isolamenti in genere a norma CEI
• messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione
è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.
SICUREZZE DEI COMANDI:
• devono essere del tipo “uomo presente” e protetti contro
l'azionamento
accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza
di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave
estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura
in
movimento da tutti i posti di comando.
• i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati
quando
dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il
percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in
posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
SICUREZZE MECCANICHE:
devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed
in
particolare:
• per traino a fune (sempre due indipendenti) K = 6 cad.,
• per traino a catena (due indipendenti K = 6 cad. ovvero una K = 10);
• per traino pignone cremagliera o simili K = 2;
• per traino ad aderenza K = 2.
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima
che la
velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere
tale da
comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo
mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto
corrispondente all'entrata in funzione del limitatore.
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno
di cm
8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
SICUREZZA ANTICADUTA:
Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di
protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d)
ed e)
oltre alle sbarre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili
di
contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.
La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere
in
posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
posta
nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo
abbassato. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
scarica o a pieno
carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non
superiore al 15%.
SICUREZZA DI PERCORSO:
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura
in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere
libero
da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso
solai sovrastanti ecc.
Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno
essere previste le seguenti sicurezze:
• sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo
superiore del corpo macchina e della piattaforma.
• sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta
la
parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina.
• sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza
del
bordo inferiore dal corpo macchina e della piattaforma.
PIATTAFORME ELEVATRICI
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori
a ml. 4,
con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto
compatibili, le
prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione
ed i
due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono
avere
altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante
la
piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.
Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare
protetti
dagli agenti atmosferici.
8.1.14 Autorimesse
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici
residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e
fatte salve le
prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi
di
sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto,
ovvero
essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante
rampe
di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima
di 1
ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3.20,
da
riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente
accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto
con le
caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità
del mezzo di
sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza
raggiungere in breve tempo un “luogo sicuro statico”, o una via
di esodo
accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
8.2. Spazi esterni
8.2.1. Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per
consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote,
allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo
lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire
in
piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia,
la
zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire
dal
vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di
10 cm
dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione
del
percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m
da
varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò
non sia
possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità
a
quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di
sosta, di
profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per
pendenze
superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di
10 m
per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un
raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto
al
piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o
delle zone
carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto
da un
passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15%
per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli
di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati,
che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.
8.2.2. Pavimentazioni
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata
con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della
British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia
superiore ai seguenti valori:
• 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
• 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione
bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione
di strati
di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati
sui
materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono
essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova sia posta in
opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare
nel
tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonchè ad assicurare
il
bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori
a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti
di
spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati co maglie
non
attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli
devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
8.2.3. Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima
di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20,
e
riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi
pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a
ruote in
comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente,
dotati di copertura.
Art. 9
Soluzioni tecniche conformi.
9.1 Unità ambientali
9.1.1 Percorsi orizzontali
Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.
Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.
a) - Passaggio in vano porta posta su parete perpendicolare al verso di marcia
della sedia a ruote
a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.
Profondità libera necessaria cm 190 (immagine)
Larghezza dal corridoio cm 100.
a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.
Spazio laterale di rispetto di cm 45. (immagine)
Profondità libera necessaria cm 135.
a3) - Larghezza libera cm 100.
Profondità libera necessaria cm 120. (immagine)
b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia
della
sedia a ruote.
b1) - Larghezza del corridoio cm 100.
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (Immagine)
Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.
Apertura porta oltre i 90°
Idem per l'immissione opposta.
b2) - Larghezza del corridoio cm 100
Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia
e
accesso.
Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro. (immagine)
Idem per l'immissione opposta.
b3) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta 90° (immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.
Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno)
b4) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta oltre i 90° (immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.
Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.
Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90, (per garantire
ritorno).
c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su
pareti
perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.
c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.
Profondità necessaria cm 190 (immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.
Larghezza del disimpegno cm 100.
c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria, cm 180.
Larghezza necessaria cm 135 (immagine)
c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.
Larghezza del disimpegno cm 100 (immagine)
Profondità necessaria cm 190
c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria cm 210. (immagine)
c5) - Idem come c.1 e c.3 (immagine)
c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45
Profondità necessaria cm 170 (immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 135.
d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.
d1) - Larghezza del disimpegno cm 100
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (Immagine)
Spazio necessario tra le due porte cm. 110
d2) - Larghezza del disimpegno cm 100
Apertura porte prefissata a 90° (Immagine)
Profondità del disimpegno cm 140
Capo V
Norme finali.
Art. 10
Elaborati tecnici.
10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento
delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità
di cui al presente
decreto.
In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali
e gli
accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti
tramite specifici elaborati grafici.
10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli
elaborati
tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione
delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo;
del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento
dell'edificio.
Art. 11
Verifiche.
11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità
ai sensi
dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve accertare che le opere
siano
state realizzate nel rispetto della legge.
11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile
una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Art. 12
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.
12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della
presente
normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento
e
modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto
interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali,
di
concerto con il Ministro del Tesoro.
12.2. Gli enti Locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti
possono
proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale,
in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento
del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi 14 giugno 1989.
Il Ministro: FERRI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1
Art. 3 - Criteri generali di progettazione