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Commento sulla normativa delle Associazioni turistiche territoriali
Le Associazioni turistiche pro loco.
Le Associazioni turistiche «pro loco» sono associazioni territoriali di
volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della
località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le
risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni
per lo sviluppo turistico e sociale.
La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato
presso l’Ufficio di registro competente.
Le finalità fondamentali delle «pro loco» devono riguardare:
a) la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali;
b) promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza
e valorizzazione paesaggistica,urbanistica e ambientale della località;
c) servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;
d) attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno
economico - turistico;
e) attività volte agli scambi culturali e sociali.
I caratteri peculiari delle «pro loco» devono essere:
1) attività volontaristica;
2) partecipazione popolare;
3) democraticità della vita associativa.
La vita delle Associazioni «pro loco» deve rappresentare un forte momento di
sollecitazione, proposizione e coagulo, di tutte le risorse umane esistenti nella
località.
In tal senso le Associazioni pro loco devono:
a) collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua
promozione e salvaguardia;
b) collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio
paese;
c) inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla
valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.
Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
1) carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;
2) adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;
3) utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;
4) elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del
Collegio dei revisori e dei probiviri;
5) obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30
giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali per la
Regione siciliana);
6) obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del
Collegio dei revisori e sottoposizione all’AAPIT competente.
Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli
organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto
dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965.
Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza dell’A.A.P.I.T. che propone,
inoltre, l’iscrizione nell’apposito albo dell’Assessorato regionale al turismo,
comunicazioni e trasporto
Le associazioni proloco rientrano tra gli “Enti di tipo associativo” previsti
dall’art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall’art. 5 del Decreto legislativo
del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio
1998, n. 124/e.
In Sicilia le Associazioni «pro loco» sono regolate, come appresso specificato:
• D.A. Assessorato regionale turismo 21 aprile 1965, n. 573;
• Codice civile, artt. 36, 37, 38.