Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, art. 39
Segnaletica turistica.
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario
Art. 39
Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A. segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza dei pericoli ne indicano
la
natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B. segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui
gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C. segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della
strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome e strada;
h) segnali turistici e di territori;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
j) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano
le disposizioni del presente articolo e del regolamento che si applica il
comma
13 dell’articolo 38.
Art. 134
Segnali turistici e di territorio.
1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali
di cui
agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie
espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all’articolo
78,
comma 2:
a) turistiche;
b) industriali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui
alle
figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in
posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come
segnali di localizzazione, ma in tal caso non possono interferire con
l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione
e di
indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere
installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo
segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza
dal
luogo.
3. L’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione
dei segnali di
cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all’installazione;
qualora
trattasi di soggetto diverso dell’ente proprietario della strada, dovrà
essere
ottenuta la preventiva autorizzazione di quest’ultimo, che fisserà
i criteri
tecnici per l’installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone
con
cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione
grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere
installati, a giudizio dell’ente proprietario della strada, qualora
per la
configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto
di un
sistema segnaletico informativo di avvio all’industria, purchè
non
compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante
segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
6. Nessuna indicazione di tipo “industria” può essere inserita
sui preavvisi di
intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli
di
conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato,
ove
necessario col “gruppo segnaletico unitario” ivi esistente, il
segnale di
direzione con l’indicazione di “zona industriale” (fig.
II.296) che, col relativo
simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali
di
preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono ben localizzate,
si
deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte
le
attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente
sulle
intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla “zona
industriale” in genere (fig. II.297).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere
riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più
agevole
la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario
ed
autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell’ente
proprietario della strada, sia utile segnalare l’avvio di vari alberghi.
L’installazione di tale sistema segnaletico e subordinata alla autorizzazione
dell’ente proprietario della strada che stabilirà le modalità
per la posa in
opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di
informazioni turistico - alberghiere o del segnale di informazione di cui
al
punto b) seguente (fig. II.298);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale
denominazione degli alberghi (fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in
sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale
segnaletica di indicazione, per indirizzare l’utente sull’itinerario
di
destinazione (figura II.300, II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici,
simboli
iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Gazzetta Ufficiale del 18 maggio
1992 n. 114 S.O.