Legge 17 maggio 1983, n. 217 Titolo I Art. 5 • alberghi di prima categoria: quattro stelle;
Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983
Art. 1
Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell’art. 117 della Costituzione,
definisce i princìpi fondamentali in materia di turismo ed industria
alberghiera,
ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali princìpi devono garantire l’equilibrato sviluppo delle
attività turistiche e di
quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo
sociale
che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi
statuti e
norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale
e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
Art. 2
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro
competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte
regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti
delle giunte
medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento
i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità
prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità
di
utilizzo dei finanziamenti di cui all’art. 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale
del
turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione
e
dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.
Art. 3
Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del
turismo
e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti
designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici
e
dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni
del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi
pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari
e
studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri
e
proposte al Comitato di cui all’art. 2 della presente legge.
Art. 4
Organizzazione turistica regionale.
Per l’espletamento delle attività di promozione e propaganda
delle risorse
turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di “Aziende
di
promozione turistica” (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali
muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti
in cui
operano le Aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso
le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento
delle
attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi
di esperti
e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle
associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali,
delle
organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché
di un
rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le Aziende provvedono, previo nulla-osta della Regione, ad istituire uffici
di
informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T.
L’uso della stessa denominazione (I.A.T.) può essere consentito
anche agli uffici
di informazione promossi dalle “pro-loco” sulla base delle disposizioni
emanate
con legge regionale.
Con lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel
ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione
agli
enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati
con
legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate
le relative
funzioni.
Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione
di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione
speciale
del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Per ottenere l’iscrizione nel registro deve essere presentata domanda
alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella
provincia
ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato
autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
c) non essere nelle condizioni previste dall’art. 11 del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività
di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano
le
attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione
su loro
domanda.
Art. 6
Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le
residenze
turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici,
gli
esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case
per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate
in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza
delle
autovetture e delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di
riparazione
e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli
utenti di
unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
a
gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità
abitative
arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo
di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria,
attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti,
di
norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria,
attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti
minimi, di
turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali
viene dato
alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di
sei camere
ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso
stabile nei quali
sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma
imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi
centralizzati, nel
corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità
non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o
gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento
di
finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive,
nonché da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per
il soggiorno e il
pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone
montane di alta
quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni
possono
individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività
turistica.
Art. 7
Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture
ricettive
tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti
e della
qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono
cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4,
3, 2 o 1
stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
• capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
• almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
• un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
• un locale ad uso comune;
• impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati
al
funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare
le
residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva
“lusso” quando siano in possesso degli standards tipici degli
esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella
in
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature
ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto
al servizio
offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative,
culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un
minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria
attività
integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto
del turismo
campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A»
(annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono
autorizzati ad esercitare la propria attività per l’intero
arco dell’anno. La chiusura
temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita
per un periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore,
e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata
nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le Regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio
dell’attività di affittacamere.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è
punita con
sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di
lire 500
mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui
all’art. 1,
primo comma, del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26
marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio
di ciascuno
degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati,
previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a
tutte le strutture
ricettive indicate nell’art. 6, gestite da imprese turistiche.
Art. 8
Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in
quanto
rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità
sociale, le Regioni,
con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture
ricettive
indicate dall’art. 6, in conformità anche con le indicazioni
derivanti dagli atti
della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali,
gli
alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell’ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i Comuni
provvedono
ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive
e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo
conto dei piani di sviluppo predisposti dalle Regioni.
Entro un anno dall’entrata in vigore delle leggi regionali i Comuni
provvedono
ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo
comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli
insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell’assetto territoriale
e di sviluppo
del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree
e strutture
turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali
e loro
varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario
solo se
viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura
ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche
eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga
prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la
rimozione del
vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari
raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
Art. 9
Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività
di
produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti
servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza
e di
accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla L. 27 dicembre 1977,
n. 1084.
L’esercizio delle attività di cui al comma precedente è
soggetto ad autorizzazione
regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei
seguenti
requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere
subordinato al
versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti
con carattere di
continuità ed esclusività la propria opera nell’ agenzia,
i requisiti di cui al comma
precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
L’autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della
competente Autorità
di pubblica sicurezza, per quanto attiene all’accertamento del possesso
dei
requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D.
18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale
delle
agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni
rilasciate dalle Regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli
uffici
informazioni di cui all’art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione
dell’E.N.I.T. e diffuso in Italia ed all’estero.In occasione
del rilascio delle autorizzazioni le Regioni accerteranno
l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già
operanti sul
territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione
di
comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere l’autorizzazione di
cui al secondo
comma è subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi
dell’art. 58 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 10
Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per
finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente
per i
propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità
di esercizio
per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando
che le
attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
Art. 11
Attività professionali.
Le Regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni
di guida turistica,
interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore
professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina,
aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore
turistico
ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole
o gruppi di
persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi
archeologici,
illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche
e
naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera
di traduzione
nell’assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna
persone
singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale
o
all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse
turistico sulle zone
di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale
individuato
dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria
opera nella
organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole
o gruppi di
persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole
o a gruppi di
persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di
persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,
accompagna
singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non
superiore al
terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata
solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole
o gruppi
di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero
di gruppi di
turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le Regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre
all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza
approfondita
delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze
naturali,
o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà
essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in
materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni
ed i trasporti e sull’organizzazione
turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori
di alpinismo
e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa
accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi
di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali;
per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere
ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere
nazionale ed internazionale.
Per l’esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti
ai Paesi membri
della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l’attività
non professionale di
coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore
dei soci ed
assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all’art.
10 che
operano nel settore del turismo e del tempo libero.
Art. 12
Disposizioni transitorie.
L’assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione
fissata dalla
presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985,
sulla base dei
miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati
dalle
imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l’assegnazione
della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti
o che
avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui
al primo
comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo
da
assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale,
le imprese
ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
• alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale:
cinque
stelle lusso;
• alberghi di lusso: cinque stelle;
• alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle;
• alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle;
• alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande:
una
stella.
Agli effetti della normativa tributaria
• gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati
agli
alberghi di lusso;
• gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle
sono
equiparati agli alberghi di prima categoria;
• gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle,
i villaggi
turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di
seconda categoria;
• gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle,
i villaggi
turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza
categoria;
• gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con
due stelle sono
equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella
sono
equiparati alle locande.
Titolo II
Art. 13
Intervento finanziario
aggiuntivo dello Stato.
Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività
di interesse
turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone
interne
e montane, nonché per favorire l’ammodernamento e la riqualificazione
delle
strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza,
ivi
compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce
alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti
secondo le modalità ed i criteri di cui all’art. 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive
e di nuovi
servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo
di cui
all’art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati
nelle
parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo
comma del
presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato
in
complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l’anno
1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l’importo dei contributi sarà determinato
con apposita
norma da inserire nella legge finanziaria.
Art. 14
Ripartizione dei fondi.
Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito
annualmente,
sentito il Comitato di coordinamento di cui all’art. 2, tra le Regioni
e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base
alla
popolazione residente, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento;
un terzo in
base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione
del patrimonio ricettivo regionale.