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Legge 30 maggio 1995, n. 203
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97,
recante riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport.

Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995,
serie generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in
materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto
1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio
1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994,
n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio
1995, n. 29.
Art. 2
1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle
leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso
con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge
29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento;
c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie
nonché il personale connessi alle competenze trasferite.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività,
obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono
riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti,
associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di
rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino
di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di
distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;
c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del
Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla
base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da
completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza
regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio
delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse
finanziarie;
d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni
regionali;
f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle
funzioni di carattere esclusivamente locale;
g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del
riconoscimento di cui alla lettera a);
h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui
alla lettera c), il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività
storicamente svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo,
sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere
da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si
esprimono entra trenta giorni dalla data di trasmissione.

ALLEGATO
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.
• L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1. (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate
“regioni”, tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite
all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la
materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della
legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui
all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l’Ente nazionale italiano per
il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con
proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica
nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei
criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene
trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il
consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle
regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del
personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del
personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni
di personale.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale
confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione
iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli
interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e
all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti
dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito
dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed
istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del
Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento
turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del
Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio
ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari,
obiettivi 1, 2 e 5-b.
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il
1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei
finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al
comma 6.
9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività
produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono
esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.
• L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
turismo, spettacolo e sport).
1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento
del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di
settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle
competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle
organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in
materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 1

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione
dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari
all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese
le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle
regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia
all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della
promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie
regionali;
e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina
delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle
strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi
computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai
sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e
dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza
delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta
formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate
allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di
conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico
per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte
capacità motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative
agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di
competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2
febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle
regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle
istituzioni della Comunità europea.
4. Nell’ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio
nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del
turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni
alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con
apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al
presente comma”.
• L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3. (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo
e del turismo).
1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente
competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro
riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli
viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima
sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi
esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono
attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di
prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non
più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di
categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati
non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione
dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di
associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali
sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla
rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della
regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e
funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei
suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi
dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali
obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette
destinatarie di interventi finanziari pubblici.
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori
teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo
specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite
le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962,
n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua
francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella
regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei
ministri, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente
della Giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata
dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta
all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono
validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in
lingua francese.
4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la
televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter
incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo
restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo
30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai
sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione
televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della
fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il
garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su
conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21
aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4
applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di
adeguamento del Regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il
garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla
trasmissione dello schema di regolamento.
7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di
programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21
aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ciascuna
sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la
presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in
quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei
problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due
esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da
quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più
rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per
ogni membro effettivo è nominato un supplente”. Fino all'insediamento delle
commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova
composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto
comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n.
161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata
legge n. 161 del 1962, le parole: “di voti” sono sostituite dalle seguenti: “dei
componenti”. A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in
applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla
citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni
che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle
associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni
membro effettivo è nominato un supplente.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31
e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi
entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero
in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di
economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo
determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore
e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di
un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal
fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri
di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero,
nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione
di progetti di promozione turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di
efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione
turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine
dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti
integrati interregionali di promozione turistica;
d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società
miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la
partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre
progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine
dell'Italia all'estero.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da
quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore
turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le
associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre
esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione
durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla
nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del
ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del
turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è
previsto un supplente.
11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo
per la durata del loro mandato.
12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono
abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal
consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino
all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli
organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario
straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in
carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11
ottobre 1990, n. 292”.
• L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4. (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma
quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della
legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d),
della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di
contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da
altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle
attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della
gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo
comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 1994, n. 153.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità
ed i termini per la loro corresponsione”.
• L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5. (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri).
1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e
dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1
è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli
transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la
posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di
inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente
comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente
in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre
amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento
nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre
amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato
nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di
quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del
personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso
quello con qualifica dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del
soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993”.
• L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6. (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo e norma transitoria).
1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e
secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti,
obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di
funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia
di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede
con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di
conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3,
continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle
risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti”.
• L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale,
formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione
europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in
deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una
riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più
letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a
una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture
alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque
stelle lusso;
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in
materia di vincolo di destinazione.
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla
regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a
persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identità secondo le norme vigenti”.
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni”.
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di
dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro
dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere
sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la
sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di
dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici
mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di
conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30
giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a
comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante
comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.
• L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. (Agevolazioni per le attività di spettacolo).
1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora
debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a
periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i
contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La
regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima
entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31
luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30
novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli
interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata
del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive
modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate
del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono
previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da
rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione
concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle
somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria,
ai fini della liquidazione delle sovvenzioni”.
• L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10. (Disposizioni particolari).
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è
sostituito dal seguente:
“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del
finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono
sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il
concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva
autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta
per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di
scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli
versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura
non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico
complessivamente goduto”.
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal
seguente: “4. Per “film lungometraggio di produzione nazionale” si intende il
film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana,
realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti
complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere
a), b), e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle
componenti di cui alle lettere g), h), i), l), e m), e due delle componenti di cui
alle lettere o), p), e q) del medesimo comma”.
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole:
“a decorrere dal 1° febbraio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere
dal 1° gennaio 1997”.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in
associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base
di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed
ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di
lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento
diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso
in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi,
e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da
dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei
limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio
1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili
esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere
autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa
dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le
istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e
sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che
sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto,
gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla
base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra,
registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono
essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o
rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e
alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle
disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del
settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione
di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative
esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni
ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione
dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito
dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di
contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il
calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento,
secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10
maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per
le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro -
Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.
7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito
il seguente: “3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso
per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali
è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente
decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i
quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo
competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso
il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno
1994”.
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le
parole: “una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata” sono
inserite le seguenti: “nell'esercizio finanziario 1995-1996”.
9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: “La quota dei proventi destinata
all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura
della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante
resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di
assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del
mutuo”.
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n.
378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso
fondo”, sono sostituite dalle seguenti: “In aggiunta al mutuo sul fondo di
intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di
sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive
modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con
esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero
2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad
interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione
cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno,
rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,”;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il tasso di riferimento di cui al
presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto
di mutuo”.
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal
penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere
revocata l'opzione precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito
il seguente: “6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito
cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica,
è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle
modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla
preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal
fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del
film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto
tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il
triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento
vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli
amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di
produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo”.
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, le parole: “per lo stesso numero di sale” sono
sostituite dalle seguenti: “per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in
pubblico”.
14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424,
riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta
ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti
dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1. 15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della
fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in
favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per
l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996,
l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione
che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio”.
• L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine
il seguente periodo: “Copia del verbale o del rapporto è consegnata o
notificata all'interessato”.
2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.
480, è sostituito dal seguente: “3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di
autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione
dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3
mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver
ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità
o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque
esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della
violazione” ”.
• L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Art. 12. (Promozione del turismo giovanile).
1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico
studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza
culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito,
sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390”.