INDICE

Regione siciliana
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
Riforma della disciplina del commercio.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 60 del 24 dicembre 1999, parte I
Regione siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Principi generali.
Art. 1
Oggetto e finalità della legge.
1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio
dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14,
lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità,
all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento
dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive
e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e
alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane e delle isole minori.
Art. 2
Definizioni e ambito di applicazione della legge.
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per “commercio all'ingrosso”, l'attività svolta da chi professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori
in grande. Tale attività puo assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
b) per “commercio al dettaglio”, l'attività svolta da chi professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per “commercio al dettaglio” su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla
legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
d) per “superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
e) per “esercizi di vicinato” i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a
100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000
abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti;
f) per “medie strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione
residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione
residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
g) per “grandi strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui alla lettera f);
h) per “centro commerciale” una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro
in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la
superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese
sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle
attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende
altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a
destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;
i) per “generi di largo e generale consumo” i prodotti alimentari ed i prodotti
non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;
l) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di
comunicazione anche multimediali;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da
quelle adibite al commercio.
2. La presente legge non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono
l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti
farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.
1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge
27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di
vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che
l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio,
sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del
regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio l934, n. 1303, e
successive mo-dificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita
di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di
distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni
accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico,
al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente
dall'esercizio della loro attività;
h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e
legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di
diritti similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di
natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico;
l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106
delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle
fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei
visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non
prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo
Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale
informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni
relative:
a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle
autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento
della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non
dipendenti dalla volontà dell'esercente;
b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25
febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative
norme di attuazione regionali;
c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.
4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla
legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
Art. 3
Requisiti di accesso all'attività.
1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con
riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con
relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge.
L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al
suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a
partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della
sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta
all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina
dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di
legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta
mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II,
articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia
determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o
riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato
dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e
la pesca;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere
prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se
trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,
in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi
merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2,
del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto
con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente
delegata all'attività commerciale.
5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 4
Corsi professionali.
1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto
materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche
mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture
distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della
distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed
all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno
riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e
trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato
regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via
prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti
di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24,
nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico
rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di
formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a
riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese.
4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo
ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3.
5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio,
i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed
universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma
3 dell'articolo 3.
Titolo III
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio.
Art. 5 Programmazione della rete distributiva.
1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una
maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini
dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio
distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana
direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei
seguenti criteri ed obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le
altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la
qualità del servizio da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi
strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la
pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale
consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la
capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio
con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e
l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della
riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda
quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela
del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di
montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di
servizi commerciali polifunzionali;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e
medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di
incentivazione;
g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle
domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o
grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti
strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale
dipendente;
h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito
all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del
parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro
il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commerciale, affinchè gli strumenti urbanistici comunali
individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree
in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture
di vendita al dettaglio;
b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero,
periodico o fisso;
c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla
tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i
limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e
nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la
disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di
spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene
conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro
e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni
autonomi o da aree intercomunali;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui
devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle
attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di
vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare
il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di
svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il
miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti
viari;
e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di
cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1
e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni
imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni
dei consumatori piu rappresentative a livello regionale.
5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed
attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro
il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche
prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine
di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le
varianti si intendono approvate.
6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via
sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino
all'emanazione delle norme comunali.
7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono
all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere
entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al
comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in
sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza
delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti
predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca.
Art. 6
Osservatorio regionale per il commercio.
1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26,
prende il nome di “Osservatorio regionale per il commercio”, il quale è
nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:
a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e
la pesca, che lo presiede;
b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato;
c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;
e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti
maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse
organizzazioni;
h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende
commerciali;
n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.
2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di
nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.
3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In
prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione,
l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti
intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che
nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di
interpellarlo.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle
attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di
conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del
Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive
nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la
comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici,
l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
Art. 7
Esercizi di vicinato.
1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non
sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento
della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un
esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente
legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del
comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché
quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio.
3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II
dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai
limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di
vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono
soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune
competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato
autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo
1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione
che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso
direttamente finalizzati.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice
comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti,
per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie
già occupata.
Art. 8
Medie strutture di vendita.
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai
limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di
vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2,
nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al
comma 3 dello stesso articolo.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio.
3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in
conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di
tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative
alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore
ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi
precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un
commissario ad acta.
6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non
può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai
sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di
generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune,
l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una
superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie
strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del
nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti
massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e),
dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie
di uno o piu di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la
revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice
comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita
esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della
superficie già occupata.
Art. 9
Grandi strutture di vendita.
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una
grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio nel rispetto della programmazione
urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle
determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di
servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto
diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal
ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente
l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio
territorialmente competenti, che decide in base alla conformità
dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle
priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello
stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza
dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della
Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a
livello regionale.
5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su
proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il
termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione
della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice
comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle
grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per
cento della superficie già occupata.
Art. 10
Correlazione e semplificazione dei procedimenti.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a
rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le
strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.
Art. 11
Disposizioni particolari.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire
lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole
minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto
economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una
equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane
durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In
particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di
svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività
commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività,
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali
esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino
all'esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico,
artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni,
relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in
particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le
funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e
all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali
interessati;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3,
l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non
superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della
comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica
valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e
sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete
commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi
adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il
parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini
del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione
all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della
concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano
l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio
della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture
preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il
parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive
ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio
dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di
richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per
il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere
dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui
l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e
all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di
vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati
ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di
generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la
revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione
della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al
reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Titolo IV
Orari di vendita.
Art. 12
Orario di apertura e di chiusura.
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite
le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al
dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana
dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza
dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente
determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non
superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e
chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva
dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al
comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le
zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di
chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque
quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche
o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le
organizzazioni di cui al comma 1, puo altresì determinare eventuali diverse
articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite
massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di
distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le
organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della
necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione
dei carburanti.
8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le
disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n.
1263 del 16 giugno 1994.
Art. 13
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle
zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli
orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui
all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in
conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree
ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro
ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle
relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle
determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9,
comma 3.
4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso
turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali
maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio
e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da
sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le
province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia
prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e
i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti
possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.
Art. 14
Disposizioni speciali.
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di
monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai
complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati
nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime
ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle
rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di
bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe,
cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di
servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente
comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale
cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi
automatici in appositi locali a ciò adibiti.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in
caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di
cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di
cui al presente comma.
3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi
del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un
congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle
esigenze dei consumatori.
4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può
autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del
territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente
per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita.
Art. 15
Pubblicità dei prezzi.
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso
del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui
banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con
altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente
l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo
dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le
merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in
maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del
prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia
di vendita sottocosto.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio.
Art. 16
Vendite straordinarie e di liquidazione.
1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare
applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così
come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.
Art. 17
Spacci interni.
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici
o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad
associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad
apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla
pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con
un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende
con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di
insegne od altre forme di pubblicità.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto
delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico,
l'ubicazione e la superficie di vendita.
4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la
comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di
vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma
1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per
territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di
vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo
stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore
giornaliere.
7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.
Art. 18
Apparecchi automatici.
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è
soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in
vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato
sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo
pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive
modificazioni.
4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad
essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.
5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna
autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai
commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle
aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in
possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti
appartenenti alla stessa gamma merceologica.
Art. 19
Vendita per corrispondenza, radio, televisione
o altri sistemi di comunicazione.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri
sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese
o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma,
che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente
legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il
numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di
altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di
cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
Art. 20
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel
quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di
prodotti.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti
richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa
stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben
visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal
commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per
l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di
cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione
per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra
forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei
locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi
di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli
incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.
Art. 21
Commercio elettronico.
1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è
da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento
per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività
globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie,
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire
l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di
cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale
per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di
programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni
rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.
3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del
presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune
territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad
indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare
anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione
autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con
dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora
richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre
che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene
venduto.
4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera
di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà
periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il
commercio elettronico.
Titolo VII
Sanzioni.
Art. 22
Sanzioni e revoca.
1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20
della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della
presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si
verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli
ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione
mediante oblazione.
4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il
titolare:
a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data
del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita,
salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non
imputabili all'impresa;
b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria
avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del
comma 3.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria
avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del
comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura
immediata dell'esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle
materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto
di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di
archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco
del comune.
8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una
quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano
accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo
esercizio antecedente quello di competenza.
Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 23
Disciplina transitoria.

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997,
hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico
corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla
camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad
ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del
settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.
Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali
riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4
agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di
impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del
decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di
giornali e riviste.
2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed
all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti
previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come
recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla
data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso
sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di
recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il
trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli
26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge
regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione
della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30
giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il
commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa
previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per
il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il
trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.
6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione
delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi
commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva
l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati
in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di
superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi
di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per
l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della
presente legge, è rilasciata dai comuni con provedimento motivato nel rispetto
dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle
direttive di cui al medesimo articolo.
7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal
diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche
in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.
8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad
ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5
mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di
avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro
60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.
Art. 24
Commercio su aree pubbliche.
1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole “e in caso di recidiva con la
sospensione della concessione sino a sei mesi” con le altre “e in caso di
recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i
titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al
mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di
tipo b)”;
b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole
“limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione”.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere
dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi
situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle
zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori
dimensioni.
3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2,
comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con
riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni
rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite
d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui
al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.
Art. 25
Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica. 1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le
disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed
integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di
patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono
ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le
stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n.
108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.
Art. 26
Centri di assistenza tecnica.
1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza
tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è
rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.
Art. 27
Aziende del turismo balneare.
1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle
autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere
anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.
Art. 28
Lotti nelle aree di sviluppo industriale
1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile
1995, n. 29 e così sostituito: “In sede di prima applicazione, gli originari
assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi
titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso
omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al
mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23
aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia
intervenuto provvedimento di revoca”.
Art. 29
Disposizioni finali.
1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo
provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la
vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel
caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della
gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la
cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di
continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere
presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in
un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante,
non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività
del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo
avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione
professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare
l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per
non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della
qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo
2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo
VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e
successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n.
30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978,
n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio
1980, n. 70.
6. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o
con essa incompatibile.
Art. 30
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 22 dicembre 1999.