INDICE

Regione siciliana
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27
Norme per il turismo.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 17 dell’11 aprile 1996, parte I Regione siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.
1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956,
n. 30, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi
componenti.
Art. 2
Consiglio di amministrazione
delle Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico.
1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per
l’incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato
dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è
composto oltre che dal Presidente:
a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
comprese nel territorio della provincia regionale;
b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un’assessore da
lui designato;
c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune
montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono
riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal
presidente della commissione provinciale per l’artigianato;
e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e
competenza specifiche.
2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e
possono essere confermati.
4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino
alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere
sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.
5. La lettera d) dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19
settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore
dell’articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come
modificato dall’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Art. 3
Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.
Attività ricettiva.
1. L’attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze
turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici,
gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case
per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere
ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza
delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti
di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità
abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo
di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge
regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di
pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato
alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere
ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in
forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi
centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone
o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed
il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta
quota, fuori dai centri urbani.
Art. 4
Classificazione delle aziende ricettive.
Revisione di classifica.
1. Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 8 della legge regionale
12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la
classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.
2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di
amministrazione dell’azienda autonoma provinciale per l’incremento
turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.
3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio
dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge. Gli
adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.
4. I titolari della licenza d’esercizio per le attività ricettive di cui all’articolo 3,
o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell’anno in cui scade
il quinquennio di classificazione, inoltrare all’azienda autonoma provinciale
per l’incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente
tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della
presente legge.
5. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente il quinquennio di classificazione,
ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica,
l’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico trasmette
all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l’elenco
delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.
6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva,
vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla
classificazione dell’azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione
dell’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico adotta i
necessari provvedimenti per la revisione della classifica.
7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio,
la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso
e, comunque, per almeno un triennio.
Art. 5
Denuncia dei requisiti.
Assegnazione della classifica.
1. Coloro che intendano richiedere l’apertura di nuove aziende ricettive e
chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una
documentata denuncia dei requisiti dell’azienda.
2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base
dello stato di fatto dell’immobile e degli elementi denunciati.
3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal
consiglio di amministrazione dell’azienda autonoma provinciale per
l’incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all’azienda stessa.
Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell’interessato,
l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
4. I provvedimenti adottati dall’azienda autonoma provinciale per l’incremento
turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la
classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la
classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni
dalla data di adozione, all’albo della provincia competente per il periodo di
quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.
6. La licenza d’esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia,
alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti
letto ed all’ubicazione.
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un’apertura stagionale, comunica
all’AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio
ricettivo comunica all’AAPIT le tariffe e l’apertura annuale o stagionale.
9. L’apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all’esterno ed all’interno di
ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica
assegnato.
Art. 6
Denominazione delle aziende ricettive.Informazioni descrittive - sanzioni amministrative.
1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate
dall’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico su proposta del
titolare.
2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di
pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere
esposto, in maniera ben visibile:
a) all’esterno:
• il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione
(espressa graficamente) e della denominazione;
b) all’interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
• la licenza d’esercizio;
• l’estratto della denuncia dei requisiti, vistato dall’azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico competente;
• il prospetto della capacità ricettiva dell’esercizio, vistato dall’azienda
autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per territorio,
completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione
della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad
alloggio dei clienti;
• la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia,
dell’ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella
zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
3. L’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico, competente
territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire
500 mila a lire 3 milioni il titolare dell’azienda ricettiva che:
• attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente
con qualsiasi altro mezzo, un’attrezzatura non conforme a quella esistente,
una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
• omette di inoltrare denuncia ai sensi dell’articolo 5, ovvero denunci
elementi non veritieri o incompleti;
• si rifiuta di fornire all’azienda autonoma provinciale per l’incremento
turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di
consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico al medesimo fine;
• utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con numero di posti-letto
superiore a quello autorizzato.
4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l’AAPIT
competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa,
anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di
chiusura.
5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla
azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per
territorio, può presentare ricorso in unica istanza all’Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il parere del
Consiglio regionale per il turismo.
6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all’esito del
ricorso di cui al comma 5.
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla
Regione siciliana per attività promozionali.
Art. 7
Soppressione del comitato regionale
per il turismo sociale.
1. All’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, 78 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo comma dopo la parola: “trasporti” sono soppresse le parole:
“sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al
successivo articolo 4.”
b) al quinto comma dopo la parola: “trasporti” sono soppresse le parole:
“sentito il comitato per il turismo sociale.”;
2. L’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
3. All’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo le parole: “iscritti all’albo regionale” sono
soppresse le seguenti: “del comitato regionale per il turismo sociale e”;
b) al quarto comma dopo le parole: “e i trasporti”, sono soppresse le seguenti:
“previo parere del comitato regionale per il turismo sociale”.
Art. 8
Vigilanza.
Disposizioni transitorie.
1. L’accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge
compete alle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico.
2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti
obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro
posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio è subordinato all’autorizzazione
regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti
professionali e strutturali. 2. Le autorizzazioni all’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al
pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini
previsti dalla normativa vigente.
3. Per l’esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o
giuridiche straniere si applica il disposto di cui all’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.
4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si
applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 10
Consigli di Amministrazione
delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo, è composto da:
a) il presidente;
b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l’Azienda
di soggiorno;
c) un rappresentante dell’AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di
soggiorno designato dal presidente;
d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e
artigianato;
f) un esperto in materia turistica designato dall’Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti.
2. Il direttore dell’Azienda svolge le funzioni di segretario.
Art. 11
Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie.
1. Il Presidente dell’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato
con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti e dura in carica quattro anni.
2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell’Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione
legislativa dell’Assemblea regionale, un apposito albo regionale, al quale
possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un
incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito
turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti
all’ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o
turistiche.
3. I requisiti per l’accesso all’albo sono accertati da un’apposita commissione
nominata dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
costituita da tre dirigenti dell’Amministrazione regionale di cui uno con
funzioni di coordinatore.
4. In sede di prima applicazione le nomine di cui ai comma 1 sono effettuate
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione
dell’Azienda autonoma delle terme di Sciacca
e dell’Azienda autonoma delle terme di Acireale.
1. L’articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20
dicembre 1954, n. 12 è così modificato:
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) da un membro designato dall’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti;
b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia
affine, designato dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e i trasporti;
c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.
Art. 13
Albo per la nomina dei presidenti
dell’Azienda autonoma delle terme di Sciacca
e dell’Azienda autonoma delle terme di Acireale.
1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di
Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all’albo di cui all’articolo 11, con
le stesse procedure.
Art. 14
Nomina del Presidente e dei componenti.
1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo del
Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti:
“Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti e durano in carica quattro anni. I componenti sono scelti su terne di
nomi fornite dagli ordini professionali”.
Art. 15
Norma transitoria.
1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l’Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i
Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo
e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale. Art. 16
Contributo per l’adeguamento
delle strutture delle Aziende turistico-ricettive.
1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è
autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all’articolo 3,
operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per
cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all’adeguamento delle loro
strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni
igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di
nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima
ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti
priorità:
a) ristrutturazione e adeguamento;
b) nuove costruzioni.
4. L’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila
milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le
disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione
siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.
Art. 17
Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.
1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del
settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e
nazionali vigenti, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito
mutuanti, in unica soluzione, l’importo degli interessi dovuto dalle aziende
per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative
agli anni 1994 e 1995.
2. All’onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio
finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di
previsione della Regione.
Art. 18
Modifica alla composizione
del comitato organizzatore delle Universiadi 1997.
1. All’articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come
integrato dall’articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono
aggiunte le seguenti lettere:
“r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina;
s) l’Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato”.
Art. 19
Spese di ospitalità per i componenti della FISU.
1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale
sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato
dall’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.
2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso:
“e per l’ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU”.
Art. 20
Abrogazione di norme.
1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n.
78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l’articolo
80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
Art. 21
Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 6 aprile 1996.