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Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003
Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 febbraio 2003
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
• Visto lo Statuto della Regione;
• Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24
marzo 1981, n. 218: Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del
Ministero del l’agricoltura e delle foreste;
• Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle Strade del
vino;
• Visto il D.M. 12 luglio 2000, che fissa gli standard minimi di qualità per i
percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
• Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, di istituzione delle Strade e delle
rotte del vino ed in particolare l’art. 2 che al comma 2 prevede l’emanazione
del disciplinare tipo delle strade entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
della legge;
DECRETA
Art. 1
È approvato, in applicazione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 2 agosto
2002, n. 5, il disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino che stabilisce gli
standard minimi di qualità che devono possedere i soggetti aderenti, le
disposizioni relative ai compiti affidati ai comitati promotori e di gestione,
nonché le disposizioni relative alla segnaletica delle Strade al fine di renderla
omogenea su tutto il territorio regionale.
Art. 2
Le Strade e le rotte del vino, da ora in poi denominate Strade, sono itinerari
turistici entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati, oltre che da
vigneti e cantine di aziende agricole, da aziende specializzate in produzioni
tipiche e di qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche
particolarmente significative ai fini di un’offerta turistica integrata.
Le Strade sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro
attività contribuiscono a costituire una offerta turistica integrata allo scopo di
promuovere lo sviluppo rurale e l’enoturismo, nell’ambito di un contesto
culturale, ambientale, storico e sociale.
I soggetti aderenti sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assumono all’atto
della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto sulla base dei criteri
stabiliti dal presente decreto da parte del comitato promotore.
Art. 3
Standard minimi delle Strade.
Ai fini della costituzione e riconoscimento ogni Strada deve prevedere:
a) il logo identificativo unico;
b) un soggetto responsabile identificato nel comitato di gestione di cui all’art. 3
della legge n. 5/2002;
c) un disciplinare della Strada sottoscritto dai vari soggetti aderenti e redatto
secondo il presente disciplinare tipo, che stabilisce tra l’altro la tipologia dei
soggetti, i requisiti di accesso, le norme di autocontrollo;
d) la presenza di un centro di informazione e di accoglienza che disponga di
materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità
poste in essere all’interno della singola Strada;
e) la segnaletica informativa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso
h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso,
sia in prossimità del soggetto aderente alle Strade e consistente dello specifico
logo identificativo;
f) l’esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa dettagliata del
territorio vitivinicolo incluso nella Strada contenente almeno il percorso
stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica complessiva, tramite
apposita simbologia.
Art. 4
Soggetto responsabile.
Il soggetto responsabile è individuato nel legale rappresentante del comitato
promotore che entro i 90 giorni successivi al riconoscimento della Strada si
trasforma in comitato di gestione.
Per comitato di gestione delle Strade del vino, successivamente denominato
comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro,
finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale n. 5/2002 e
dal presente disciplinare.
Il comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno
statuto che garantisca l’accesso a tutti i soggetti di cui all’art. 2 della legge
regionale n. 5/2002, nonché a quelli previsti all’art. 3 previa comunicazione
all’Assessore per l’agricoltura e le foreste.
Il comitato, in conformità alla legge regionale n. 5/2002 ed attraverso un proprio disciplinare, redatto sulla base del presente disciplinare tipo e sottoscritto dai vari
soggetti aderenti, coordina le attività ed iniziative messe in atto dal Museo della
vite e del vino e dai singoli soggetti, con particolare attenzione per gli orari di
apertura al pubblico, il materiale illustrativo e divulgativo offerto,
l’organizzazione di visite guidate a cura di personale qualificato a conoscenza di
almeno un’altra lingua comunitaria, la promozione della Strada, la verifica del
mantenimento e del rispetto dei requisiti previsti per i soggetti aderenti.
Lo statuto del comitato deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il nome della Strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in
cui svolge la sua attività;
b) le modalità di ammissione al comitato garantendo espressamente l’accesso a
tutti i soggetti in possesso dei requisiti della legge regionale n. 5/2002;
c) gli obblighi per gli associati e le modalità per la loro esclusione, le eventuali
incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali
inadempienze;
d) l’impegno a mantenere i partecipanti previsti dall’art. 2, comma 1, della
legge regionale n. 5/2002 nel quorum previsto dal medesimo;
e) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le
norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli stessi organi;
f) le modalità di voto in assemblea;
g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
h) le norme per l’eventuale scioglimento anticipato del comitato;
i) l’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
• una quota fissa di partecipazione al comitato diversificata per categoria di
appartenenza;
• una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o
pubblici ricevono dal comitato;
l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale,
delle eventuali controversie tra comitato ed associato, oppure la costituzione
di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra
comitato ed associato;
m) le norme che, qualora la Strada insista su un territorio con più denominazioni
di origine, assicurino in seno al Consiglio la rappresentatività delle varie
categorie degli associati, fermo restando il rispetto della proporzione minima
indicata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002;
Oltre a quanto già indicato il comitato è obbligato a:
a) comunicare all’Assessorato dell’agricoltura ogni variazione in merito allo
statuto ed alla composizione degli organi del comitato;
b) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli enti
pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale n.
5/2002;
c) riservare l’utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente
in favore degli associati;
d) collaborare con comuni e province interessati relativamente alla
localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica;
Il comitato è competente a:
a) rappresentare la Strada in ogni sede;
b) provvedere alla stesura del disciplinare della Strada;
c) ferme restando le competenze della Regione siciliana in materia di
promozione all’estero, gestire campagne d’informazione e di promozione, per
una migliore valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed
internazionale;
d) gestire il centro di informazione e di accoglienza della Strada;
e) tutelare gli interessi e l’immagine della Strada, intervenendo ove necessario
con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di energia
elettrica o di acqua ed in generale presso gli enti gestori pubblici e/o privati
competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del
paesaggio e dei beni culturali;
f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie
della Strada;
g) il comitato svolge tra le altre attività quella formativa diretta alla
valorizzazione della professionalità degli operatori all’interno delle singole
Strade, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla
promozione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti;
h) il comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada
tutelandone in ogni sede il nome ed il logo prescelto.
Art. 5
Tipologia dei soggetti aderenti alle Strade.
Ad ogni Strada devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le
caratteristiche specificate nei successivi articoli:
a) due o più aziende vitivinicole;
b) una o più cantine;
c) una o più strutture tra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati
alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada; imprese
turistico ricettive; musei della vite e del vino.
Art. 6
Standard di qualità delle aziende vitivinicole
e delle cantine delle Strade.
Al fine dell’inserimento in una Strada le aziende vitivinicole e le cantine devono
offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92
oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel
rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati
ai sensi della legge n. 164/92;
b) presenza di aree di sosta temporanea per i visitatori in spazi aperti;
c) segnaletica di ingresso riportante il nome dell’azienda, il numero di telefono,
gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
d) presenza all’interno della cantina di un punto di accoglienza, destinato
all’attesa per la visita;
e) presenza di uno spazio riservato alla degustazione;
f) esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in
vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1°
gennaio di ogni anno, con il comitato di gestione.
Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi
non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:
h) presenza di personale addetto all’accoglienza degli ospiti ed
all’organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed
enologici legati alle produzioni aziendali;
l) disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare
con il comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio
e dei vini prodotti all’interno della Strada;
i) utilizzo di bicchieri in vetro idonei per le degustazioni; presenza di schede
tecniche con informazioni sul vigneto e sulla vinificazione dei vini offerti in
degustazione;
j) la degustazione può comprendere oltre al vino, altri prodotti tipici della zona.
Art. 7
Standard di qualità delle aziende agrituristiche delle Strade.
Ai fini dell’inserimento in una Strada le aziende agrituristiche autorizzate
all’esercizio della attività ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994,
devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92,
oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del
Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
b) segnaletica d’ingresso all’azienda, contenente il nome dell’azienda, il numero
di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
c) qualora l’azienda svolga attività di ristorazione deve avere la carta dei vini ed
almeno un menù degustazione;
d) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.
Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi
non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:
• esposizione di un congruo numero di vini relativi alla strada del vino di
appartenenza, anche se l’azienda non è vitivinicola;
• disporre di personale qualificato sia per l’accoglienza che per il servizio ai
tavoli, in grado di fornire informazioni sui vini prodotti nella Strada, o
comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.
Art. 8
Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla
somministrazione di pasti, alimenti e bevande delle Strade.
Al fine dell’inserimento in una Strada, gli esercizi autorizzati alla
somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono possedere almeno i
seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92,
oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del
Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
b) carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa
rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della
Strada;
e) menù degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla
Strada;
f) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.
Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi
non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:
• uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di
servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
• esposizione di un congruo numero di vini della Strada proposti nella carta
dei vini.
Art. 9
Enoteca regionale.
L’uso del termine Enoteca regionale e le sue funzioni sono riservate alle due sedi
previste all’art. 5 della legge regionale n. 5/2002.
Art. 10
Standard di qualità delle enoteche delle Strade.
Le enoteche diverse da quelle di cui all’art. 5 della legge regionale n. 5/2002, ai
fini dell’inserimento in una Strada devono possedere almeno i seguenti requisiti:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 a
cui la Strada si riferisce;
b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di vini prodotti dalle
aziende facenti parte della Strada;
c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della Strada;
d) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato; e) allestimento di uno spazio per la degustazione.
Art. 11
Standard di qualità
delle imprese turistico-ricettive delle Strade.
Al fine dell’inserimento in una Strada le imprese turistico ricettive devono offrire
almeno i seguenti requisiti e/o servizi:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92,
oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del
Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
b) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.
Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi
non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:
• organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende vitivinicole, cantine
ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della strada del vino;
• presenza di personale alla reception adeguatamente competente a dare
informazioni sulla Strada e che abbia conoscenza di lingue straniere.
Art. 12
Standard dei Musei della vite e del vino aderenti alle Strade.
Al fine dell’adesione ad una Strada un museo della vite e del vino deve possedere
almeno i seguenti requisiti:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
b) prevedere l’apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il
comitato;
c) l’eventuale sezione dedicata alla enoteca del l’area vitivinicola interessata
dovrà essere gestita da personale adeguatamente formato circa i vini ed i
prodotti tipici della Strada.
Oltre ai suddetti requisiti, i Musei della vite e del vino possono offrire ulteriori
servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:
• promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei
vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada;
• promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni
specializzate a livello nazionale ed internazionale;
• presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.
Art. 13
Standard di qualità delle aziende specializzate
in produzioni tipiche e di qualità aderenti alle Strade.
Al fine dell’adesione ad una Strada le aziende specializzate in produzioni tipiche
e di qualità devono possedere almeno i seguenti requisiti:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92,
oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del
Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
b) segnaletica d’ingresso all’azienda, contenente il nome dell’azienda, il numero
di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
c) presenza di materiale informativo approvato dal comitato, relativo sia alle
produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, che alla Strada;
d) orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla
conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato.
Art. 14
Standard di qualità per le imprese artigiane aderenti alle Strade.
Al fine dell’adesione ad una Strada le imprese artigiane devono possedere
almeno i seguenti requisiti:
a) ubicazione all’interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
b) svolgere attività tradizionalmente connessa al territorio;
c) orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla
conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato;
d) presenza di materiale informativo della Strada approvato dal comitato.
Art. 15
Standard di qualità delle istituzioni
e delle associazioni culturali aderenti alle Strade.
Al fine dell’adesione ad una Strada le istituzioni e le associazioni culturali
devono possedere almeno i seguenti requisiti:
a) possedere finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della
cultura vitivinicola e/o di aspetti naturalistici, storici, culturali ed ambientali
della Strada;
b) offrire riferimenti informativi sulla Strada mediante personale di adeguata
formazione e competenze.
Le istituzioni ed associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere
attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l’animazione della strada del
vino.
Art. 16
Criteri per la definizione dell’immagine delle Strade.
Il nome ed il logo della singola Strada non devono ingenerare confusione rispetto
ad altri nomi o loghi già riconosciuti. Nella cartellonistica sia tabellare che
direzionale dei singoli percorsi dovrà essere riportato il logo regionale che verrà
predisposto dall’Istituto regionale della vite e del vino ed approvato con
successivo decreto assessoriale.
Il simbolo regionale deve essere aggiunto anche alla cartellonistica relativa a Strade già riconosciute antecedentemente alla realizzazione del simbolo
identificativo regionale.
Il materiale di nuova produzione per ciò che riguarda depliant, pieghevoli,
brochure, internet etc. dovrà obbligatoriamente riportare il simbolo identificativo
regionale.
Art. 17
Procedure per il riconoscimento della Strada.
Ai fini del riconoscimento della Strada il comitato promotore propone istanza
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste contenente:
• domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante il comitato
promotore;
• atto costitutivo e statuto del comitato promotore;
• copia delle delibere degli enti pubblici che aderiscono al comitato
promotore;
• disciplinare della Strada sottoscritto dai soggetti aderenti;
• il nome della Strada e i vini di qualità di cui alla legge n. 164/92 cui fa
riferimento;
• bozza del logo identificativo della Strada;
• il territorio su cui insiste la Strada su cartografia in scala 1:100.000;
• dichiarazioni rese dai rappresentanti legali delle aziende vitivinicole
aderenti circa le quantità di vijni di qualità prodotte cui fa riferimento la
Strada;
• dichiarazione resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto degli
altri aderenti, relativamente a:
• il possesso per ciascun aderente degli standard di qualità previsti dalla legge
regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare, oppure l’impegno a che i
soggetti aderenti si adeguino entro 240 giorni dalla data del riconoscimento.
Nel caso in cui per l’adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso
un finanziamento ai sensi della legge regionale n. 5/2002, il termine per il
raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione. Il
mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del
riconoscimento;
• l’intento di procedere alla trasformazione in comitato di gestione così come
previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 5/2002.
Per i soggetti promotori di Strade di cui all’art. 12 della legge regionale n.
5/2002, il riconoscimento è subordinato all’adeguamento degli stessi ai requisiti
previsti dal presente disciplinare, nonché alla trasmissione o integrazione della
documentazione sopra indicata.