INDICE

Regione siciliana
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, parte I
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:
Titolo I
Strade e rotte del vino.
Art. 1
Finalità.
1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle
politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori
ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164,
nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e
l’incremento dell’offerta turistica integrata, promuove e disciplina la
realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate
“Strade”.
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di
aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione
e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture
turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell’ambito delle
strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia
costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante
l’apposizione del simbolo identificativo della Strada e l’istituzione di centri di
informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e
privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a
denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.
Art. 2
Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.
1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato
promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri
soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno
un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa
riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti
delle aziende vitivinicole.
2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo
delle Strade sulla base dello schema predisposto dall’Istituto regionale della
vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui
all’articolo 8.
3. Il comitato promotore presenta all’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare
redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le
sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte
dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni
dalla presentazione dell’istanza, provvede all’approvazione del disciplinare e
al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta
per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende
concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà
priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore
produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada
uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel
disciplinare tipo.
7. L’Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del
simbolo identificativo regionale che è approvato dall’Assessore regionale per
l’agricoltura e le foreste.
Art. 3
Comitati di gestione.
1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si
trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione
aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme
restando le condizioni previste per i comitati promotori all’articolo 2,
comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per
l’inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti
interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all’articolo 8.
3. Nell’ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e che abbiano
frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di
durata e professionalità stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per
l’agricoltura e le foreste. È istituito un apposito registro professionale delle
guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.
Art. 4
Equiparazione alle attività agrituristiche.
1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti
aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte
da aziende agricole nell’ambito delle Strade possono essere ricondotte alle
attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in
materia.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le
cantine ed enoteche presenti nell’ambito delle Strade, aderenti al relativo
disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei
prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole
produttrici.
Art. 5
Enoteca regionale della Sicilia.
1. È istituita l’Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede
con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia
2000-2006. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ne
promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L’attività dell’Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le
disposizioni del codice civile. All’Enoteca regionale possono aderire
associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che
operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell’Enoteca regionale sono a
carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a
carico del bilancio regionale.
4. L’Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l’altra nella
Sicilia orientale, e ha compiti di:
a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che
possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
b) svolgere un’azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne
la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di
vendita;
c) organizzare corsi e stage formativi;
d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la
divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell’Enoteca regionale, possono essere utilizzati
immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione
gratuitamente dagli enti locali.
6. L’Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad
Enoteche nazionali.
7. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste emana direttive volte a
coordinare l’attività dell’Enoteca regionale con quella dell’Istituto regionale
della vite e del vino.
Art. 6
Musei della vite e del vino.
1. Nell’ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del
vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri
soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo
fa parte del comitato di gestione della Strada.
2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo
deve avere carattere di unicità nell’ambito della Strada e di originalità a livello
regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche
ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della
produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un’apposita
sezione un’enoteca dell’area vitivinicola interessata, presentando una
selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di
vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono
concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del
proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere
sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento
dell’attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché
con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di
soggetti privati.
Art. 7
Centri di informazione e di accoglienza.
1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della
Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. I centri forniscono informazioni specifiche sull’area vitivinicola e sulle
caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri
soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti
editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale
sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a
carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e
convenzioni con le medesime.
3. L’attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche
attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.
Art. 8
Requisiti di qualità.
1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità
determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell’articolo 3 della
legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.
Art. 9
Segnaletica delle strade.
1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica
della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall’Istituto regionale
della vite e del vino e approvata dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della
segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i
comitati di gestione.
Art. 10
Finanziamento degli interventi.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l’Assessore regionale
per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti
delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:
a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica
segnaletica riferita alla strada del vino;
b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle
strade del vino riconosciute;
c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei
o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere
finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all’articolo 8;
e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e
informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la
realizzazione di materiale multimediale.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a
favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e
privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento
dell’investimento e in ogni caso non possono superare l’importo di 25.000
euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli
interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c)
sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
a) comitati di gestione;
b) enti locali;
c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di
aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per
cento dell’investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000
euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all’Istituto regionale
della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un
massimo di 30.000 euro.
Art. 11
Disposizioni finanziarie.
1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell’articolo 4 della legge 27
luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate
alle finalità di cui all’articolo 10.
2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità
dell’articolo 10, per l’esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250
migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede
mediante riduzione della spesa autorizzata dall’articolo 130 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella ‘H’, UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.
Art. 12
Disposizione transitoria.
1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti
con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza
di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si
adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.
Art. 13
Norma di salvaguardia comunitaria.1. I contributi di cui all’articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti
comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti
della regola de minimis.
2. Ogni altro aiuto previsto dall’articolo 10 riguardante iniziative promozionali è
concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel
rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il
settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore
della pubblicità dei prodotti e dall’articolo 28 del Trattato istitutivo della
Comunità europea. L’attuazione di tali interventi è subordinata alla
definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
Art. 14
Contributi “de minimis”
alle unioni di ristoratori e alle associazioni.
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere
contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle
associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini
di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per
l’esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di
cui all’U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.
Titolo II
Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.
Art. 15
Modifiche alla legge regionale
9 maggio 1984, n. 26.
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive
modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio
1984, n. 26 è sostituita dalla seguente: “c) cura la raccolta, l’elaborazione e il
controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l’anagrafe
vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonchè la
documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo
11”.
3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è
aggiunta la seguente lettera: “l) cura la raccolta e l’elaborazione dei dati
inerenti l’inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati
provinciali dell’agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite
attrezzature informatiche”.
4. Le lettere a) e g) dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26
sono così sostituite: “a) la tenuta dell’anagrafe vitivinicola di cui all’articolo
14; g) il rilascio di certificazioni attestanti l’iscrizione all’anagrafe
vitivinicola”.
5. L’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive
modifiche ed integrazioni, è così sostituito: “I dati inseriti nell’albo comunale
dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell’anagrafe vitivinicola di
cui all’articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle
superfici vitate come da modello B1 fornito dall’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento CE n.
1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di
applicazione di cui all’articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della
Commissione, del 31 maggio 2000”.
6. L’articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito:
“L’Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati
regionale fornita dall’AGEA, per la costituzione dell’inventario produttivo
viticolo di cui all’articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione
previste dall’articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della
Commissione, del 31 maggio 2000”.
7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell’articolo 14 della legge regionale 9
maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.
8. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e
successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
9. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 9 maggio
1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
10. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il
seguente: “Art. 16 bis - 1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste,
con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai
comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l’aggiornamento
dell’inventano del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n.
1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della
Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni”.
Art. 16
Deroga all’articolo 10
della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale
13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 21
agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci
delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al
decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l’indicazione delle
quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V
Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 -
Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data
prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.
Art. 17
Modifica all’articolo 4
della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
1. A modifica di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 13 agosto
1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi
cooperativi potrà essere conferita l’uva proveniente da ciascuna unità vitata
dichiarata ai fini della predisposizione dell’inventario del potenziale viticolo
di cui all’articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.
Titolo III
Altre disposizioni per il settore agricolo.
Art. 18
Indennità compensativa ed agricoltura biologica.
1. All’articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole
“delle indennità compensative di cui all’articolo 14 del Regolamento CE n.
1257/99” sono sostituite dalle parole “della indennità compensativa pregressa
di cui all’articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”.
2. Gli stanziamenti di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli
interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del
Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli
esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente
con legge finanziaria.
Art. 19
Disposizioni per il bilancio dell’ESA.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001,
n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell’ESA per l’esercizio
finanziario 2002.
Art. 20
Attività Istituto della vite e del vino.
1. L’Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di
propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti
dall’articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla
relativa autorizzazione comunitaria.
2. È autorizzata l’erogazione all’Istituto regionale della vite e del vino dell’intero
stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 32
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall’articolo 20
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 21
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.