INDICE

Legge 27 luglio 1999, n. 268
Disciplina delle “strade del vino”.
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999
Art. 1
Princìpi e obiettivi.
1. L’obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a
vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni
qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive
modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle “strade del vino”.
2. Le “strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi
cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e
cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse
costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative
produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di
offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti
aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte
da aziende agricole nell’ambito delle “strade del vino”, possono essere
ricondotte alle attività agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge 5
dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le
disposizioni emanate dalle regioni.
4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti
nell’ambito delle “strade del vino” ed aderenti al disciplinare di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la
degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme
previste per le aziende agricole produttrici.
Art. 2
Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione.
1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle “strade del vino”,
possono prevedere i seguenti strumenti:
a) il disciplinare della “strada del vino” sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire
specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle “strade
del vino”.
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome.
Art. 3
Requisiti del disciplinare.
1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità.
Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell’articolo 39,
comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche sulla base delle esperienze maturate nell’ambito dell’Unione
europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di
concerto con i Ministri competenti, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
Agevolazioni e contributi finanziari.
1. All’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono
concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali,
nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell’ambito delle
disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa
regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di
accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1
dell’articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture
indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione
all’estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e
pubblicitario, anche destinato all’estero, per l’incentivazione della conoscenza
delle “strade del vino” può essere altresí finanziata attraverso l’intervento
dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell’Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge,
è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro
per le politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le
politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5
Applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione
delle “strade” finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre
produzioni di qualità, con particolare riguardo all’olio d’oliva ed in genere ai
prodotti tipici.
Art. 6
Riconoscimento delle “strade” già istituite.
1. Le regioni determinano tempi e modalità per l’adeguamento e il
riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle “strade
del vino” e delle “strade dell’olio” già istituite.