Regione siciliana
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 Disciplina dei complessi ricettivi all'aria
aperta.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 20 marzo 1982, parte
I Regione siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Definizione.
Le aziende ricettive all' aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi
pubblici a
gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio
ai turisti
sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè
trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto
eccezionale,
nonchè ai relativi mezzi di trasporto.
I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare
e
generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate
a cura della
gestione, nonchè di manufatti allestiti per il pernottamento, purchè
non occupino
una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle
piazzole.
I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.
I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate
tabelle.
Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente
legge con
esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.
Art. 2
Norme urbanistiche.
I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute
nelle
tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle
aree
appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.
Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a
campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante,
senza la preventiva autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio
e
dell'ambiente.
I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi
insediativi chiusi ad uso colletttivo ai sensi dell' art. 15 della legge regionale
27
dicembre 1978, n. 71.
L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'
art. 14 della
sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
È vietata l' esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate
nell' art. 15
della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi
e gli impianti
necessari all' insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo
l'
obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell' art. 15 della
legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul
costo di
costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.
Art. 3
Nulla - osta per la costruzione.
Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l' esercizio
dei complessi di cui allo art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate
al comune.
Le domande per il nulla - osta di costruzione devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità del proprietario;
2) la massima capacità ricettiva prevista per lo impianto; ogni e qualsiasi
altra
notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
c) la seguente documentazione tecnica:
1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con
indicazione delle particelle fondiarie interessate;
2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la
localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese
le piazzole con la relativa numerazione;
3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.
I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l' attestazione
comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della
concessione
edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere
vistati
dalla competente autorità sanitaria locale.
Sulle domande per l' allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il
parere
del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.
Il parere dell' Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.
Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori
60 gioni.
Art. 4
Autorizzazione all' esercizio.
L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente
art. 1 è subordinata, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale
2 gennaio 1979, n.
1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.
La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività
di vendita,
eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'
art. 30
del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla
disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.
L' autorizzazone all' apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve
indicare il numero massimo di persone ospitabili nell' esercizio.
L'autorizzazione all' esercizio è concessa ai titolari che hanno la
disponibilità del
complesso.
Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel
periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli
ospiti.
Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi
limitati e
comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente
indicati nell'autorizzazione del comune.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta
al
pubblico.
Art. 5
Procedura.
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi
di cui
all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.
Le domande per l' esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono
essere
corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità del gestore;
2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
3) i periodi di apertura dell' impianto;
b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale
per il
turismo ai sensi del successivo art. 9;
c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole
tasse sulle concessioni;
d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;
e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del
complesso;
f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.
Avverso il diniego all'apertura e all' esercizio dei complessi è ammesso
ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica comunale all' interessato, all'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide
in via
definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata
comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità
di
pubblica sicurezza.
L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento
delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.
Art. 6
Assicurazione.
I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da
responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Art. 7
Gestore e rappresentante.
Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione
all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore
dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.
Il titolare o il gestore dell' esercizio possono designare un rappresentante
che
assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.
Titolare e gestore dell' esercizio e il loro rappresentante devono possedere
i
requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica
sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili
dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito
del
complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla
legislazione vigente, nonchè dal regolamento interno del campeggio
approvato
contestualmente all'autorizzazione comunale.
Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109
del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 8
Cessazione temporanea o definitiva.
Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di
campeggio
dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo
avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro
gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta
la
revoca dell'autorizzazione. Qualora si tratti di complessi ad attività
non stagionale, il titolare che intende
procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la
durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile
ad un
anno per fondate e documentate ragioni.
Art. 9
Classificazioni.
Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in
base ai
requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle,
due
stelle, una stella.
L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati
nelle
tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione
comunale per l'esercizio del complesso.
La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1º
gennaio. Le
operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si
procede a revisione di classifica nell' ultimo anno del quinquennio.
La nuova classificazione è operante dal 1º gennaio 1982.
È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno
di
ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle
assegnate.
All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo
competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione
adottato entro il 31 ottobre dell' anno precedente il quinquennio di validità
della
classificazione stessa.
Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno
far
pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni
loro
parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti
enti
provinciali per il turismo.
Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore
per il
quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale
per il
turismo deve provvedere entro trenta giorni.
Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli
impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo
l'assegnazione
del complesso ad una diversa categoria.
Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle
condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi
all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate
condizioni.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo
articolo.
Art. 10
Notificazioni della classifica e ricorsi.
Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato
al
titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione
e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale
del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data
di
ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i
gestori
dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento
concernente il
proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima
provincia.
L' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
decide
in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata
ai
comuni competenti per territorio nonchè alla Regione quando non sia
stato
presentato ricorso.
Art. 11
Tariffe.
I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per
il
turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi,
comprensive di IVA, che intendono applicare nell' anno successivo.
Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente,
sentite
le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.
I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente
la
denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio
dell'attività del complesso stesso.
È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio
di
ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il
turismo.
Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo
pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati
nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonchè
delle
tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.
Art. 12
Notifica delle persone alloggiate.
Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi
autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti
in tre
copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica
sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di
complessi
situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato
nel più breve
tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità
ed il
luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo
e di
partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti
nei
complessi. Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art.
109 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate
progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.
È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT
da
trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o
tramite
le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 13
Vigilanza.
La vigilanza sull' osservanza delle norme della presente legge è esercitata
dai
comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità
sanitarie e dagli enti
provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.
Art. 14
Sanzioni.
Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate
in
ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione.
Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione
e
quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità
tecnico -
amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione
qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato,
alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più
gravi e nella
ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi
di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può
procedersi alla revoca delle autorizzazioni.
In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti
dalla
presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre
la
sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non
abbiano
provveduto a quanto richiesto.
Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni
è
amesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni
e dei
trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.
Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti,
stampati
ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un' attrezzatura non conforme
a
quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.
Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente
legge
sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata
chiusura,
alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.
Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori
a
quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre
alla
denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli
impianti, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000
a
lire 1.000.000.
Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla
revoca delle
relative autorizzazioni.
La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all' art. 4
o delle
tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.
Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti
dalla
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi
o non rispondenti alla concessione.
Art. 15
Campeggi mobili occasionali.
Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi
mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano
per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso
di
manifestazioni eccezionali.
Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato,
fatte
salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico -
sanitari
essenziali.
Art. 16
Norme relative ai complessi esistenti.
Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già
autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano
tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi,
le
autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l' unica
denominazione di «parchi di campeggio», purchè siano in
possesso dei requisiti
prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente
comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti
minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge,
il
mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli
interventi
necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta
eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.
Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno
dall'
entrata in vigore della presente legge.
I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e
regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono
mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore
al
20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza
allo
strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi,
sia sotto
il profilo della regolarità.
Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile
1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i
proprietari abbiano
presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio
delle
concessioni in sanatoria.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di
campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria
ai
sensi del comma precedente.
Art. 17
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge
della Regione.
Palermo, 13 marzo 1982.
Requisiti generali dei campeggi.
1) TERRENO
Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento
delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità
ai
veicoli anche con traino.
La superificie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.
2) RECINZIONE
Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria
una cinzione lungo il perimetro.
Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti
metalliche in
corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare
la
visuale verso l' impianto si dovrà completare la recinzione con siepi
od altro.
È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare,
sulle
sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell' art. 15 della legge regionale
12
giugno 1976, n. 78.
3) ACCESSI
Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti
i mezzi
propri di pernottamento e soggiorno.
4) INSTALLAZIONI SANITARIE
Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti
per
ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti
da
edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità
nel tempo e la facilità della pulizia.
I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso
(cioè gres, porcellana ecc.).
Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio.
Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in
acciaio
inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.
I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distributi sul
terreno onde
evitare che l' equipaggio più distante debba superare una distanza
superiore ai
100 metri per raggiungerli.
Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del
mare tutti
i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e
nelle
docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.
Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle
docce è
necessaria l'erogazione anche di acqua calda.
5) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona
e per
giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi
di
pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.
Possibilmente
l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere
prelevata da
pozzi o sorgenti private.
In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli
previsti
dalle competenti autorità sanitarie.
6) ACQUE REFLUE DI SCARICO
I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue,
ai
sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile
allacciarsi alle fognature.
La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere
inferiore a
metri 25.
7) ALLONTANAMENTO RIFIUTI SOLIDI
I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante
pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere
sostenuti da appositi apparecchi.
Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti
autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm per ospite al giorno.
Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura
dei
servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all' allontanamento
dei rifiuti solidi.
8) MEZZI ANTICENDIO
Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben
visibili e
di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili
del
fuoco.
9) ILLUMINAZIONE
L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità
interna principale e
per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme
ENPI - CEI.
10) TELEFONO
Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione
degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.
11) PRONTO SOCCORSO
Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno
essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e materiali
che
indicherà l'autorità sanitaria locale.
12)
Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno
essere costruiti
secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l' incolumità nel servizio.
Criteri di classificazione dei campeggi.
1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una
stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. Il campeggio «una stella»
sarà il più
semplice, quello «quattro stelle» sarà il più completo
e confortevole.
2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad
un parco
di campeggio sono:
a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
b) la dotazione di servizi igienico - sanitari;
c) la dotazione di servizi vari;
d) la dotazione di attrezzature complementari;
e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.
Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche
tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.
3) Intendesi per posto - equipaggio o piazzola la superficie a disposizione
di
ciascun equipaggio per la sua sosta.
4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone,
l'
insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un
unico posto per equipaggio.
5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie
recintata di tutto il complesso indipendentemente dall' uso a cui essa è
destinata.
6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè
destinata alle
piazzole, quella teorica ottenuta scorporando dalla superficie totale:
a) le aree dei parcheggi esterni;
b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici
direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative
aree di pertinenza;
c) le aree degli impainti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
d) le aree destinate ad eventuali bungalow.
Le aree per parcheggi della singola piazza, ovvero dell' area destinata ad
ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo
la
superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente,
per il numero previsto delle piazzole.
8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come
minimi
necessari per l' attribuzione a ogni singola categoria.
9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria
attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati
di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi
sanitari
previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata
diminuendo
il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto,
determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato
il numero
di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.
Tabella di classificazione dei parchi di campeggio
Categoria 1 stella; superficie piazzola lorda mq 50;
• Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio):
gabinetto 12 ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20 ospiti, orinatoio 80 ospiti,
lavapiedi 70 ospiti, lavello per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria
60
ospiti, presa di corrente servizi igienici 60 ospiti, specchio 20 ospiti.
• Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie
totale; numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile
60;
• Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie
totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile
40,
percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 50%, percentuale
minima di docce con acqua calda 20%, presenza di apposite prese per
parcheggio auto.
Categoria 3 stelle; superficie piazzola lorda mq 80;
• Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio):
gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti,
lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria
40
ospiti, presa corrente servizi igienici 28 ospiti, specchio 14 ospiti.
• Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie
totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile
20,
presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale
minima di
piazzole servite da prese di corrente 80, percentuale minima di docce con
acqua calda 440%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%,
percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza
di
apposite prese per parcheggio auto.
Categoria 4 stelle; superficie piazzola lorda mq 100;
• Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio):
gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti,
lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria
30
ospiti, presa corrente servizi igienici 12 ospiti, specchio 12 ospiti.
• Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno l'80% della superficie
totale,
numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20,
presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale
minima di
piazzole servite da prese corrente 100%, percentuale minima di docce con
acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%,
percentuale minima di lavelli per stoviglie 30%, presenza di apposite prese
per parcheggio auto. Requisiti dei manufatti
allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio.
• Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi
igienico -
sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico
- sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell' allegato
C;
• categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi
igienico -
sanitari e di conforto all' interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello
e
fornello;
• categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico
- sanitari e
di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca,
lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;
• categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico
- sanitari e
di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca,
lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda,
doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.
Attrezzature complementari
• Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente
nei
campeggi con 2, 3 e 4 stelle):
1 stella: nessuna;
2 stelle: almeno tre;
3 stelle: almeno sei;
4 stelle: almeno otto;
• Cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con
3 e 4
stelle).
• Attrezzature sportive e ricreative (le attrezzature possono essere
interne ed
esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in
quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso
in tutte le
località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del
mare dove la
predetta distanza è elevata a 4 Km);
• Piscine:
1 stella: nessuna;
2 stelle: almeno due;
3 stelle: almeno quattro;
4 stelle: almeno sei