Legge 5 dicembre 1985, n. 730
Disciplina dell'agriturismo.
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Finalità dell'intervento.
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE
e con il
piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di
sviluppo
regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di
turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle
zone
rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento
delle
condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio,
a
favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti
tipici a
tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale,
a
sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città
e la
campagna.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività
di ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice
civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis
del codice
civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione
e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del
fondo, silvi-coltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme
di cui alla
presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei
fondi e
degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati
alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico
e
superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.
Sono
considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3
Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli edifici o
parte di essi
esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano
i
comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli
edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga
la
propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo
comune o in
comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio
di attività
agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
ed
architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche
ambientali
delle zone interessate.
Art. 4
Determinazione di criteri
e limiti dell'attività agrituristica.
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale
o di
parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati,
nel
rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano
altresì la
sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8.
Art. 5
Norme igienico-sanitarie.
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività
agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti, alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Elenco regionale.
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle
attività
agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione
comunale
di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con
decreto del
presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione,
a
coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e
517
del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità
o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano
l'art.
606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia,
gli
interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità
ai fini del
rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel
precedente comma.
Art. 7
Disciplina amministrativa.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività
agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita
domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte,
con
l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree
da adibire
ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio
dell'attività e
delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla
domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.
773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve
essere corredata, oltrechè dalla documentazione di cui al precedente
secondo
comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno
l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai
locali da
adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa
documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.
Art. 8
Autorizzazione comunale.
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta
giorni
dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza
senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione
che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti
e delle modalità
stabilite nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Art. 9
Determinazione delle tariffe.
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune
una
dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare
per l'anno in corso.
Art. 10
Programma regionale agrituristico
e di rivitalizzazione di aree rurali.
La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e
regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico
e
di rivitalizzazione di aree rurali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio
regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni
di cui
all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli
12,
13, 14 e 15.
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali
sentite le
autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi naturali,
e le
associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali
delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche
delle
strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e
bevande.
Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e al
Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 11
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.
La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e
di ricerca
sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione
professionale.
Art. 12
Promozione dell'offerta agrituristica.
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni
e le
organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme
di
pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale
e
sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali
a carattere sperimentale.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità
e diffusione
delle iniziative regionali.
Art. 13
Interventi degli enti locali
e piani integrati di interventi straordinari.
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o,
in mancanza
di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse
agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e
statali per
redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario
per
le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni
civili e
sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione
che ne
determina il relativo finanziamento.
Art. 14
Incentivi agli imprenditori agricoli ed
alle iniziative collegate all'agriturismo.
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi
agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente
articolo,
sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del
programma
agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse
agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma
agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e al
Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del
presente
articolo.
Art. 15
Regioni a statuto speciale e province autonome.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive
norme statutarie e delle norme di attuazione.