Legge 29 marzo 2001, n. 135 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: • Il testo dell'art. 44 del già citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce tra le 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri
collaboratori, sono




Riforma della legislazione nazionale del turismo.
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale
Capo I
Principi, competenze, strutture.
Art. 1
Prìncipi.
1. La presente legge definisce i prìncipi fondamentali e gli strumenti
della
politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione
ed
ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio
1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
31
marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e
occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea,
per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività
e per
favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale,
regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni
locali
anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità
dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono
alla
fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai
soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso
l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed
autonome
espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali
e
tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato
e
della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali,
valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale
e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente
legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
AVVERTENZA:
• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del
Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti
legisiativi qui trascritti.
NOTE ALL'ART. 1:
• L'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie per le quali
la regione può
emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi
dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse
nazionale o con quello di altre regioni. Le leggi della Repubblica possono
demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
• L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni le funzioni
amministrative
per le materie di cui all'art. 117, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale.
Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre
finzioni
amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi
dei loro
uffici.
• Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
recante
“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382” è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1977,
n. 234.
• Il testo dell’art. 56 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica n.
616 del 1977 è il seguente:
“Art. 56 (Turismo e industria alberghiera).
Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo e industria
alberghiera
concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche
e private riguardanti
l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi
aspetti
ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonchè gli enti e le aziende
pubbliche
operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono
tra
l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione
dei relativi
impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti
di interesse dei
giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme
le attribuzioni
del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni
livello e le
relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da essa
promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti nel territorio
regionale, per
quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil
club
provinciali”.
• L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio
1972, n. 6, è così
modificato: “Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di
nomina dei
collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la
designazione da
parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione
alla
permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato”.
• La legge 15 marzo 1997, n. 59. recante: “Delega al Governo
per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa” è
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
• Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: “Conferimento
di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1998, n. 116.
Art. 2
Competenze.
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà
di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il
ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali
con
particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed
infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica;
riconoscono altresì l’apporto dei soggetti privati per la promozione
e lo
sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi
della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,
esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera
sulla
base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo,
fino alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11,
comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente
comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura
in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi
al
turismo, nonchè l'indirizzo e il coordinamento delle attività
promozionali
svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza
unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Presidente
del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princìpi
e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il
decreto è
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni
di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto
è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
ai fini
della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico
e la tutela
dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di
informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore
e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle
imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard
omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle
unità
abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive
in
generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese
turistiche
cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad
eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei
Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle
professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove
professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite
senza scopo
di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza
non
convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione
e
ripartizione dei relativi canoni, nonchè di durata delle concessioni,
al fine
di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle
attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito
per
lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese
che
operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì prìncipi ed
obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui
deve tenere
conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica
nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare
riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti
dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture
e
infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi
piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di
concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati
a
sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a
fune,
sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l’aggiornamento della Carta
dei diritti
del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale
e
allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso
l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità
delle modalità
attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione
amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali
e
funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi e agli
obiettivi stabiliti
dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili,
in
materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente
i
termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data
di
entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee
guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma
4 si
applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti
da
tali disposizioni sono ridotti alla metà.
NOTE ALL'ART. 2:
• Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, lettera a) della legge
15 marzo 1997 n.
59: “3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità
dei compiti e
delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche
al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da
parte
delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente
e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”.
• Per l’art. 117 della Costituzione si veda in nota all'art.
1.
• Per gli estremi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo
31
marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 1.
• Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a) della citata
legge 15 marzo
1997, n. 59:
“Art. 11, comma 1, lettera a)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno
o più decreti
legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e
dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di
Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo”.
seguente:
“Art. 44 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).
Sono conservati allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi
per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida
sono contenute in un documento approvato, di intesa con la Conferenza Statoregioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei
consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua
definitiva
adozione, il documento è trasmesso alle competenti commissioni
parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente
le linee
guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera
a)
relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza
dello Stato
connesse alla promozione sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale;
d) il cofinanziamento, nell’interesse nazionale, di programmi regionali
o
interregionali per lo sviluppo del turismo”.
Art. 3
Conferenza nazionale del turismo.
1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza
del Consiglio
dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che è
organizzata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre
autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza
scopo
di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste
e
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime
orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente
le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione
delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche
e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni
e le
rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire
100
milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 4
Promozione dei diritti del turista.
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonchè
le
associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione
di servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto,
comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato
e
di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori
dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a
tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di
cui
all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto
aereo,
ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle
agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative
competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del
sistema
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello
locale e
ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la
qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione
della
direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“d)
«bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turisticoricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto”;
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7. - (Obbligo di fidejussione).
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali
ovvero con
un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a
prestare
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione
del
contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena
di
nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente
la
preventiva escussione del venditore”.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente
o
in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della
legge 29
dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva
la facoltà degli
utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con
le
imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
NOTE ALL'ART. 4:
• Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante “Attuazione
della
direttiva 94/47/CEE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti
dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale
di
beni immobili” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14 dicembre
1998.
• Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.
427/1998, come
modificato dalla presente legge:
“Art. 1 (Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «contratto»: uno o più contratti della durata di almeno
tre anni con i quali,
verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto
reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più
beni
immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore
ad una settimana;
b) «venditore»: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito
della sua attività
professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire
il
diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini
dell'applicazione
del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione,
il
trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
c) «acquirente»: la persona fisica, che non agisce nell'ambito
della sua attività
professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si
promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
d) «bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di
esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su
cui verte il diritto oggetto del contratto”.
• La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento
delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura” è pubblicata
nel supplemento
ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.
• Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a) della citata legge 29
dicembre 1993, n.
580 è il seguente:
“4. Le camere di commercio singolarmente o in forma associata possono
tra
l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per
la
risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti”.
Art. 5
Sistemi turistici locali.
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei
o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse,
caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato
locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i
sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali,
con le
associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonchè con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio
e di
sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo
II
della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II,
capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti
di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal
Fondo di
cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità
e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, predisposti
da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono,
in
particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione
tra le imprese
turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla
qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di
accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli
standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità
per gli
adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la
standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo
sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità,
e di
club di prodotto, nonchè alla tutela dell'immagine del prodotto turistico
locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per
l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità
assegnate dalla
legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi
di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti
di
sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto
del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la
gestione
dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo
dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui
fanno
parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare,
in un
periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
NOTE ALL'ART. 5:
• Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” è pubblicato nel supplemento
ordinario n.
162/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000.
• Il titolo II, capo V del citato decreto legislativo disciplina soggetti
e forme
associative.
• Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112,
disciplina lo sviluppo economico e le attività produttive relativamente
alla
materia industria.
• La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” è pubblicata nel supplemento
ordinario n. 210/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L’art. 52 così
recita:
“Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni
concernenti le
grandi imprese in stato di insolvenza).
1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti concernenti interventi
agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, è disposta
la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall’art. 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274, in
materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
principi e dei
criteri direttivi indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire
il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività
produttive e dei
livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può
autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno,
oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche
nei
confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la
scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998”.
Art. 6
Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica.
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è
istituito, presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito
Fondo
di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa
stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra
le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli
interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione
delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede
di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per
cento
delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di
concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti
gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani
di
interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta
turistica, ivi
compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori
al
50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
tre mesi
dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
NOTE ALL'ART. 6:
• Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione
ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per il rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”
è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
• Si riporta il testo dell’art. 8:
“Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata
per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e
delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta
dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro
del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti
di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata
almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità
o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1, è convocata dal Presidente
del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o,
se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno”.
Capo II
Imprese e professioni turistiche.
Art. 7
Imprese turistiche e attività professionali.
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche,
organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione
e
la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari,
di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti
parte
dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma
1 è
predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n.
580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione
per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti
di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni,
i
contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere
previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita
dall'articolo 17
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti
dalla
normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi
di
promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza,
accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma
5.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto
il territorio
nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti
ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti
ai
Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi
e ad
esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità,
previa
iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che
posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per
gli esercenti
le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle
leggi regionali
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata
in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità
ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività
di cui al
comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e
legate fra di
loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette
associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con
legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991,
n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente
gli
agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
111,
di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del
turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno
abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono
ammesse,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di
cui alla
legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente
ai
propri fini istituzionali.
NOTE ALL'ART. 7:
• Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in
nota all'art. 4.
• Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
recante
“Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del
codice
civile” è pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta
Ufficiale n. 28
del 3 febbraio 1996.
• L'art. 17 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 così recita:
“Art. 17 (Definizioni).
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria comprendono
qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione
di materie prime, alla produzione e allo scambio di semi lavorati, di merci
e di
beni anche materiali, con esclusione delle funzioni relative alle attività
artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale
in base all'art.
117, comma primo della Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e
scambio di
servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione
comunque
delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle
attività
concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione”.
• Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
si veda in nota
all'art. 2.
• La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante “Ratifica ed esecuzione
della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata
a
Bruxelles il 23 aprile 1970” è pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1978, n. 48.
• Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante “Attuazione
della
direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e
turismo, a
norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria
1990)” è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12
dicembre 1991, n. 291.
• Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante “Attuazione
della direttiva
n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso
-” è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1995, n. 88.
• La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante “Disciplina delle
concessioni e delle
locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali,
degli enti
pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi
e degli enti
ecclesiastici” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
luglio 1986, n. 170.
Capo III
Semplificazione di norme e fondo di rotazione
per il prestito e il risparmio turistico.
Art. 8
Modifiche all'articolo 109 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito
dal seguente:
“Art. 109.
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
quelle
che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè i proprietari
o gestori di
case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i
gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla
provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone
munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne
l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione
del passaporto o
di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di
accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda,
anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può
essere
effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo
anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono
altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica
sicurezza le
generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della
scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa,
il
gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando,
entro lo
stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi
delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.
NOTA ALL'ART. 8:
• Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione
del testo unico
delle leggi di pubblica
sicurezza” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno
1931, n. 146.
Art. 9
Semplificazioni
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti
ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è
ubicato
l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente
alla
prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande
alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
La
medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali,
riviste,
pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline
e
francobolli alle persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso
esclusivo di
dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali
è fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini
di cui all'articolo
86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere
esercitate
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè
di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore
agli otto
giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione
al
sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla
data del
rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
superiore a
dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto
nel registro di
cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali
ai
criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle
vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicosanitaria,
nonchè a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del
testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente
articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento
motivato, la
cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero,
in caso
di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per
un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4
e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto
trascorsi trenta
giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato
le
violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni
e nulla
osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano
ai princìpi
di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione
degli
sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di
autorizzazione delle altre attività produttive, se piu' favorevoli.
Le regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro
funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad
unità i
procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche,
attribuendo
ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
fatto
salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa
alle
imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
NOTE ALL'ART. 9:
• L'art. 86 del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 recita:
“Art. 86 (art. 84, testo unico 1926). Non possono esercitarsi, senza
licenza del questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe o altri esercizi in
cui si vendono
al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcoliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
o stabilimenti di
bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di
stallaggio e
simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o
il consumo di
vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o
circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai
soli soci”.
• Si trascrive il testo dell'art. 17-ter del già citato regio
decreto 18 giugno 1931, n.
773, come modificato dalla presente legge:
“Art. 17-ter.
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi
1 e 2, e
dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n.
689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, alla autorità competente
al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette
ad
autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione,
è
sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
Copia del
verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale,
l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato,
la
cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero,
in caso
di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il
tempo occorrente ad unifonnarsi alle prescrizioni violate e comunque per
un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4,
e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto
trascorsi trenta
giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato
le
violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione
dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal
questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente
dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale”.
• La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “legge quadro sulle
aree protette” è
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991,
n. 292.
• Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del già citato
decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112:
“Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni).
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione
e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art.
19, le
regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria,
anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi
e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione
ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e
lo
svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con
particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e alla
attività
delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonchè nella
raccolta e diffusioni
delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva
e
fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso
gli
sportelli unici per le attività produttive”.
“Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative
in
materia di insediamenti produttivi).
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri
enti
locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura
sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli
interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e relativo iter
procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure all'autorizzatorie,
nonchè tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi
comprese
quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere
fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello
unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi,
nelle forme
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo
tra gli enti
locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico
sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto”.
“Art. 25 (Procedimento).
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento
di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto
in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale
e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi
dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico preso la struttura organizzativa e
individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni
dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere alla autocertificazione
per
l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità
del progetto
alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli
atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità
alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto
ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purchè abbia ottenuto
la
concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità
di
alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni
materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità
di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di
cui alla
lettera c), alla conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il
provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza dei servizi quando il
progetto
contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove
la
conferenza dei servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale
si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi
nonchè delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo
ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati
professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto
all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa,
entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non esonerano le
amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo
e dalle connesse responsàbilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti
e
delle relative norme di attuazione”.
Art. 10
Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito
denominato “Fondo”, al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni
private
quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società
finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati
da
soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio
turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite
fissato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale
e
preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno
inoltre
priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative
a pacchetti di
vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo
di
collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale
dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche
e
dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla
gestione per
interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l’avvio della gestione del Fondo di cui al
comma 1 è
autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel
triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 7
miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale”
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
NOTA ALL'ART. 10:
• Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizione
di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge
27
dicembre 1997, n. 449”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile
1998.
Capo IV
Abrogazioni,
disposizioni transitorie e finanziarie.
Art. 11
Abrogazioni e disposizioni transitorie.
1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle
leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n.
635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo
regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della
presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita
dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995,
n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza
del settore
del turismo;
c) l’articolo 10, comma 14;
d) l’articolo 11;
e) l’articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla
data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento
al
documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi
minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto
24
maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal
comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione
le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità
turisticoricreative,
che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal
documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
l),
della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di
adeguamento alle stesse linee guida.
NOTE ALL'ART. 11:
• Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, abrogato dalla
presente legge,
reca “modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre
1932, n.
1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità
dei prezzi
degli alberghi”.
• Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio decreto 18 giugno
1931, n. 773:
“Art. 99 (art. 97, testo unico 1926).
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni,
senza
che sia dato avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza, la
licenza è
revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui
sia decorso il termine di
chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che
l'esercizio sia
stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi,
salvo il caso di
forza maggiore”.
• Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione
del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica
sicurezza” è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26
giugno 1940, n. 149.
• Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del regio decreto
6 maggio 1940,
n. 635.
“Art. 152.
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda
per
la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto
deve contenere
le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Nei
riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza
dell'esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione
dalla
quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del locale a
termine del
regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975”.
“Art. 153.
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene
o quando la
località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”.
“Art. 154.
La licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
è estesa sul
modello annesso al presente regolamento”.“Art. 180.
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio in
luogo
visibile al pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure
l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande
alcoliche
indicate nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che trovansi
in
vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli articoli
96, 97 e 101
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente
regolamento”.
• La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante “legge quadro per
il turismo e
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”,
abrogata
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art.
2, comma 4,
della presente legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 25 maggio
1983.
• Si riporta il testo dell’art. 5, comma 2, abrogato dalla presente
legge:
“2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi
in una sezione
speciale di un registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.
426”.
• Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante “Riordino delle
funzioni in
materia di turismo, spettacolo e sport” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77
del 1° aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio
1995, n.
203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive
il
testo degli articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente
legge:
“Art. 1 (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate
«regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del
soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite
all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda
la
materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'art.
2 della
legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di
cui
all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano
per il
turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale
e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare
con
proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso
entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica
nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonchè alla definizione
dei
criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene
trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con
il
consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle
regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo
stato
giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono
del
personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del
personale trasferito ai sensi del comma 4, senza procedere a nuove assunzioni
di personale.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato)”.
“Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore
dello spettacolo e
del turismo).
1. In attesa della costituzione di una autorità di Governo specificamente
competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle
leggi quadro
riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli
viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge
23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di
Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si
procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero
del
turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo,
prima
sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo”.
“Art. 10 (Disposizioni particolari).
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre
1992,
n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in
associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè
sulla base
di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente
ed
ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del
rapporto di
lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento
diretto o indiretto per lente, costituisca un vantaggio economico per lo
stesso
in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e
televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto
di lavoro da
dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere
ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei
limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio
1977,
n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze
di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati
dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa
dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti
il
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. (Gli enti
e le
istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo
3 febbraio
1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di
bilancio e
sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi
del
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello
che
sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del
presente decreto). Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di
balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì,
nei limiti
delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione
professionale
sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
- Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di
orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti
possono essere stipulati direstamente con gli artisti ovvero per il tramite
di
agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il
31
dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, è
fatto divieto
agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere
ad
assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale
artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti
delle
disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995, è consentita agli
enti pubblici del
settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
l'assunzione
di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative
esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni
ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali previa
autorizzazione
dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti
il
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo
istituito
dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione
di
contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di
prosa, per il
calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento,
secondo quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio
1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le
operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione
per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.
7. (Omissis).
8. (Omissis).
9. (Omissis).
10. (Omissis).
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione
previsti dal
penultimo comma dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere
revocata
l'opzione precedentemente esercitata.
12. (Omissis).
13. (Omissis).
14. (Abrogato).
15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario
della
fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso,
in
favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi
per
l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996,
l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-
Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione
che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio”.
• Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante “Approvazione
del
regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi” è pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:
“Art. 4.
Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto
è
fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi
42. La
superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri
quadrati 14.
L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali
di igiene. Le
suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del
mare, i
regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere
in
relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di
metri cubi
23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due letti. Anche in
questo
caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti
comunali di
igiene. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie
minima sono
quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate,
per
ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati
pari alla
differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due
letti. La
consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata
nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità,
nel provvedimento di
classificazione e nella licenza di esercizio. I pavimenti dovranno essere
costruiti
con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti
di legno.
Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile
delle
esposizioni più aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne
resti lontano tutto
ciò che possa costituire fonte di insalubrità”.
• Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge
29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 203,
come modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
recante “Interventi urgenti per l'economia” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
dell'11 agosto 1997 n. 186, è il seguente:
“Art. 7 (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite
le
associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale,
formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art.
2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di
adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione
europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, e
successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo
e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle
misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione
della
superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti
fino al 25
per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella,
due
stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere
esistenti,
classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura
minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della supeificie
minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata
dai regolamenti edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza
minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque
inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della
sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 18
luglio 1975”.
• Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni
per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993, n. 234, è convertito
con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale del
4
dicembre 1993, n. 285). Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.
“Art. 1.
1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata,
oltre che
per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive,
per l'esercizio
delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti
e
generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo,
compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti
categorie di utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali marittimi)
indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono
comunque
avere durata differente su richiesta motivata degli interessati”.
Art. 12
Copertura finanziaria.
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata
la spesa di
lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001,
di lire 55
miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale”
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui
all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità
di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e
successive modificazioni.
NOTA ALL'ART. 12:
• La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante “Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 22 agosto 1978 n. 233, così come sostituito dall'art. 2, comma
16, della legge
25 giugno 1999, n. 208. Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f) è
il seguente:
“3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega
o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme
tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato
nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a)-e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa in apposita tabella, per il rifinanziamento
per non
più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e
per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda,
per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme
vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra
le spese in conto capitale;”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.