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Commento sulla normativa del “bed and breakfast”
Il “bed and breakfast”, l'ospitalità nella propria abitazione.
L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene
definita “bed and breakfast”. Questi termini inglesi significano: camera e prima
colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le
proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da
personale dipendente.
Infatti, i servizi di cui si può fruire all’interno di un B&B sono solamente quelli
del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre,
naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua.
Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula
B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997;
nel Lazio a seguito della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18.
Le altre regioni italiane che, ad oggi, hanno disciplinato il B&B sono:
• la Sardegna, con la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
• l’Emilia Romagna, con legge regionale 25 giugno 1999, n. 11;
• il Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
• il Veneto, con legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49;
• la Toscana, con legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63;
• la Liguria con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
• le Marche con legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8;
• il Piemonte con legge regionale 13 marzo 2000, n. 20;
• la Basilicata, con legge regionale 14 aprile 2000, n. 38;
• la Sicilia con l’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
• la Campania con la legge regionale 14 maggio 2001, n.26;
• il Molise con la legge regionale 16 luglio 2002, n.16;
• la Puglia con la legge regionale 4 dicembre 2001, n.31;
• l’Umbria con la legge regionale15 gennaio 2001, n.2;
• la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 22 marzo 2001,
n. 3.
La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato
da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16 giugno 1939, n. 1111
“Disciplina degli affittacamere”, infatti, la norma dispone che per fornire
alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell’autorità locale di
Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.).
L’eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25 agosto 1991,
n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si
ricade l’esercizio (tale licenza non è prevista per il bed and breakfast).
L’attività di affittacamere prevede, come per tutte le tipologie ricettive
contemplate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, oltre la licenza, l’iscrizione alla
Camera di Commercio e l’apertura della partita IVA.
Dopo questa premessa esaminiamo l’art. 88 della legge, della Regione siciliana
sul bed and breakfast, del 23 dicembre 2000, n. 32,il decreto di attuazione della
stessa, emanato dall’Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti
dell’8 febbraio 2000, l’art. 110 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 e
l’art. 41 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e l'art. 77 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Il primo punto dispone aiuti “de minimis” ai soggetti che avvieranno l’attività di
bed and breakfast. Si ricorda che l’aiuto “de minimis” prevede un contributo,
nell’arco di tre anni, nell’ambito degli “aiuti di Stato a finalità regionali”, non
superiore a 100.000 ECU (lire 193.627.000).
L’attività in argomento può essere svolta, elusivamente, all’interno
dell’abitazione nella quale il titolare dimora e ne è proprietario ma anche per chi
non è proprietario, con un massimo di 5 stanze e 20 posti letto (art. 77, legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4), fornendo alloggio e prima colazione non
manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare.
Il secondo punto richiede l’assicurazione dei servizi minimi, secondo le
disposizioni del decreto di attuazione della legge, successivamente specificati.
Il terzo punto stabilisce che i locali delle abitazioni devono possedere i requisiti
previsti per l’uso abitativo.
Il quarto punto dispone che non è richiesto il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile, che, pertanto, resta accatastato come casa di civile abitazione.
I criteri generali per la classifica, previsti dal punto cinque, determinano le stelle
in base alla disponibilità dei servizi igienici.
Pertanto, se nell’abitazione il bagno è comune sia agli ospiti che ai proprietari,
all’esercizio verrà assegnata una stella, se gli ospiti possono fruire di un bagno,
che non sia lo stesso dei proprietari, ma non a disposizione di ogni camera, verrà
attribuita la categoria due stelle; se ogni camera per gli ospiti può disporre di un
proprio servizio igienico, il bed and breakfast potrà essere classificato a tre stelle.
Ma la classifica deve seguire i requisiti minimi previsti dal decreto dell’8
febbraio 2001, pertanto, oltre a quanto detto per i servizi igienici, verrà verificato
lo stato dell’abitazione, nel contesto dell’area residenziale in cui si trova
l’edificio, la qualità dell’arredamento e dei servizi offerti.
Le modalità di avviamento sono regolamentate dal punto sei; non essendo
previsto l’ottenimento di una licenza il titolare di un bed and breakfast dovrà
dare comunicazione di inizio attività al Comune e all’A.A.P.I.T. competente.
La comunicazione dei dati statistici va effettuata alle Aziende autonome
provinciale per l’incremento turistico, o alle Aziende di soggiorno e turismo. Le stesse Aziende inseriranno i dati relativi agli esercizi di B&B negli annuari
delle strutture turistico-ricettive riconosciute dalla legge regionale 6 aprile 1996,
n. 27 che ha recepito la legge regionale 17 maggio 1983, n. 217, in materia di
esercizi ricettivi.
Il punto sette prevede la classifica degli esercizi di B&B da parte delle Province
Regionali, a tal proposito, il decreto di attuazione della legge regionale 32/2000
specifica che la predetta classifica è di competenza delle Aziende autonome
provinciali per l’incremento turistico, in attuazione dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986; “Trasformazione degli
Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l’incremento
turistico”, infatti quest’ultimo decreto prevede che le Province Regionali si
avvalgano, in materia di turismo, delle Aziende autonome provinciali per
l’incremento turistico.
La classifica viene deliberata, previo sopralluogo, dalle suddette Aziende, dopo
la presentazione di apposita istanza, da parte degli aventi diritto, che deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
• Parere igenico-sanitario rilasciato dal Distretto di Base della ASL
competente, a seguito di richiesta dell’Azienda autonoma provinciale per
l’incremento turistico; il servizio di Medicina Pubblica della ASL, per il
rilascio del parere di cui sopra, richiede n. 3 copie di planimetria e relazione
tecnica sull’appartamento, contenenti le modalità di approvvigionamento
idrico e di scarico fognario;
• Copia certificato di abitabilità;
• Copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme di
sicurezza degli impianti”;
• Autocertificazione attestante la dimora e la proprietà dell’appartamento, da
parte del titolare del B&B.
Il punto otto stabilisce, come meglio specificato dal decreto di attuazione, che le
presenze degli ospiti vengano comunicate, giornalmente, all’autorità di Pubblica
Sicurezza, al fine di garantire anche i gestori stessi.
La parte riguardante l’Iva viene trattata al punto nove, sebbene la legge richieda
l’apertura Iva, è bene fare un distinguo. Se l’attività viene svolta in modo
continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione Iva, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26
ottobre 1972, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo
comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di
attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l’inizio attività all’Ufficio
delle entrate (IVA), sia per l’attribuzione della partita Iva, sia del codice fiscale in
questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria.
La dichiarazione dei redditi, nel modello unico, verrà effettuata nei quadri A/G o
A/F, ai sensi degli artt. 79, 80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime).
Se l’attività di bed and breakfast, invece, viene svolta in modo saltuario, non è
richiesta l’apertura di partita Iva. Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera i) del
TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto attività non
continuativa.
Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze
n. 180/E del 14 dicembre 1998 e 155 del 13 ottobre 2000.
In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla
Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell’Iva, per l’attività di
B&B, la sussistenza dell’occasionalità determina l’esclusione del campo di
applicazione dell’attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l’obbligo
di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l’immobile
non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che
caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla
gestione di un B&B vanno inseriti nel modello unico, se l’attività è svolta in
modo saltuario. Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non
fiscale e pertanto la “madre” resterà al titolare del B&B e la “figlia” verrà
consegnata all’ospite.
Se, quest’ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente
scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo di lire 2.500.
CONTRIBUTI
I punti dieci e tredici dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte
della Regione siciliana per avviare un’attività di B&B, in attuazione del POR
2000/2006, per il riordino dei regimi di aiuto alle imprese, nell’ambito di
“Agenda 2000” (Finanziamenti dell’UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a
finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50
presenze annue, svolgere l’attività per almeno cinque anni e sottoscrivere
apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’effettivo esercizio.
L’importo del contributo di cui sopra, modificato con l’art. 110 della legge
regionale 6/01 verrà assegnato “a fondo perduto” per i lavori di adeguamento
strutturale e dei locali, dell’impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a
migliorare i locali.
Per l’erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l’Assessorato
regionale al turismo, emanerà in attuazione dell’articolo di legge in argomento,
secondo il principio aiuti “de minimis”.
CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Le dimensioni delle camere per gli esercizi di bed and breakfast saranno le stesse
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n.
1437 e, pertanto, per un posto-letto occorreranno, almeno, 8 mq; per due postiletto
14 mq; per tre posti letto, almeno, 20 mq; e per quattro posti letto, almeno
26 mq. CLASSIFICA
Il decreto di attuazione dell’art. 88 della legge regionale 32/2000, ha dettato le
disposizioni per i requisiti minimi necessari alla classifica a stelle degli esercizi
di bed and breakfast.
Pertanto verranno concesse le tre stelle se ogni stanza avrà un bagno a
disposizione, ogni camera dovrà essere fornita di apparecchio televisivo, di
impianto di climatizzazione (esclusi gli esercizi ubicati in località montana che
siano forniti di riscaldamento), inoltre, la biancheria, l’arredamento dovranno
essere di qualità. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria a giorni
alterni, pulizia delle camere e dei servizi igienici giornalmente. Per le due stelle
ci dovrà essere un bagno ad esclusivo uso degli ospiti, l’apparecchio televisivo
ad uso comune e l’impianto di climatizzazione potrà essere sostituito dalla
ventilazione a pale. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria due
volte la settimana, pulizia delle camere e dei servizi igienici ogni giorno.
Gli esercizi di bed and breakfast verranno classificati ad una stella se il bagno
sarà comune a quello dei proprietari, se l’apparecchio televisivo sarà ad uso
comune, l’impianto di riscaldamento potrà essere costituito da attrezzature di
riscaldamento alternativo (obbligatorio se l’attività viene svolta anche nel
periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
I servizi obbligatori saranno: cambio biancheria: lenzuola e federe ad ogni
cambio di cliente ed una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di
cliente e a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.

Normativa classifica
Per bed and breakfast si intende un’attività ricettiva esercitata da soggetti che
avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro
abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per
camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi
forma giuridica esercitata.
L’attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di
commercio da parte del titolare dell’attività.
Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell’art. 88 della
legge regionale n. 32/2000.
All’attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste
per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L’inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per
territorio e per essa all’Azienda provinciale per l’incremento turistico, ai fini
della classificazione dell’esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità
dell’art. 19 della legge n. 241/90, come modicato dall’art. 2, comma decimo,
della legge n. 537/93, intraprendere l’esercizio dell’attività.
Sarà cura dell’amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle
predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove
necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di
prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste
nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i
proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un
bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il
proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un
tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell’unità abitativa, che attesti che
l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dalle
leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal
D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere
e l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal
proprietario nelle forme di legge, circa l’obbligo di adibire l’immobile ad
abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene
adottato, previo sopralluogo, dall’Azienda autonoma provinciale per
l’incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n.
27/96.
Ai sensi del punto 6 dell’art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare
dell’attività deve comunicare all’Azienda autonoma provinciale per l’incremento
turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle
presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e
dell’inserimento del l’esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture
ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità
locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico competenti per
territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare
all’esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture
turistico ricettive.
3 stelle ***
REQUISITI MINIMI:
• Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni
camera.
• Televisione in tutte le camere.
• Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale
(si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che
siano forniti di impianto di riscaldamento).
• I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell’arredamento degli
ambienti.
• Prestazione di servizi obbligatori
• Servizio di prima colazione.
• Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad
ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
• Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.
DOTAZIONI
Bagni completi in ogni camera:
• accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un
asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti
igienici, cestino rifiuti.Sistemazione camere:
• letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
• lampade o appliques da comodino;
• punto di illuminazione per leggere e scrivere;
• secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
• sgabello o ripiano apposito per bagagli;
• cestino rifiuti;
• una sedia per letto.
2 stelle **
REQUISITI MINIMI:
• Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
• Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno
tutte le camere dotate di televisione).
• Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale
(si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che
siano forniti di impianto di riscaldamento).
• Prestazione di servizi obbligatori
• Servizio di prima colazione.
• Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad
ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
• Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.
DOTAZIONI
Servizi igienico-sanitari:
• accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per
persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
Sistemazione camere:
• letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
• lampade o appliques da comodino;
• punto di illuminazione per leggere e scrivere;
• secondo comodino o ripiano nelle doppie;
• sgabello o ripiano per bagagli;
• cestino rifiuti;
• una sedia per letto.
1 stella *
REQUISITI MINIMI:
• Servizio di prima colazione.
• Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo
(obbligatorio se l’attività viene svolta anche nel periodo invernale) e
ventilatori nel periodo estivo.
• Prestazione di servizi obbligatori
• Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una
volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
• Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
DOTAZIONI
Servizi igienico-sanitari:
• accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per
persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
• letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
• lampade o appliques da comodino;
cestino rifiuti;
• una sedia per letto;
• uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per
persona