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Legge
29 marzo 2001, n. 135 "Riforma
della legislazione nazionale del turismo" Capo
I PRINCIPI,
COMPETENZE E STRUTTURE Art.
1. (Principi) 1. La presente legge definisce i principi
fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. 2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e
dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e
della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del
sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini
dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e
al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e
dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli
che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori
di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e
sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi
turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale
degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle
loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle
associazioni pro loco; h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno
sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui
mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi
ambiti territoriali. 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art.
2. (Competenze) 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei
corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione
delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresi' l'apporto dei
soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica. 2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di
turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui
all'articolo 1 della presente legge. 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in
materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al
turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo
stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta
la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in
materia di turismo. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce,
ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di
categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di
decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta'
del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei
servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non
convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto
il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa
la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle camere di
albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e
delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualita' dei servizi
offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla
classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le
associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo
da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi
standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto
il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si
ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di
determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di
durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei
per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando
comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi
forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. 5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi'
principi ed obiettivi relativi: a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo
turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la
programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati,
con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi generali per la promozione
turistica dell'Italia all'estero; c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi
turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o
reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e
degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati; d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo
di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi
da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi per la integrazione e
l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4; f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche
di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. 6. Nel rispetto dei principi di completezza ed
integralita' delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e
semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti
con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da'
attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e
contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4. 7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli
interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di
tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al
comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6,
alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di
ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata
secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6. 8. Per le successive modifiche e integrazioni al
decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla
meta'. Art.
3. (Conferenza
nazionale del turismo) 1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la
Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i
rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli
imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime
orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento
contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di
verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo,
e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del
settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti. 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art.
4. (Promozione
dei diritti del turista) 1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno
quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, nonche' le associazioni nazionali di tutela dei
consumatori contiene: a) informazioni sui diritti del turista per quanto
riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli
relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di
ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di
inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; b) informazioni sui contratti relativi
all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni
immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994; c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e
sulla segnaletica; d) informazioni sui diritti del turista quale utente
dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e
dei servizi di trasporto su gomma; e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi
organizzati e dei pacchetti turistici; f) informazioni sulle polizze assicurative,
sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali; g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e
per contattare le relative competenti associazioni; h) informazioni sulle norme vigenti in materia di
rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni
culturali; i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini
praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza
con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema
turistico. 2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera
b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e'
sostituita dalla seguente: "d) "bene immobile": un immobile,
anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e
per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto
oggetto del contratto"; b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il
venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con
un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a
prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto. 2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a
prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile
oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fidejussioni deve farsi espressa
menzione nel contratto a pena di nullita'. 4. Le garanzie di cui ai commi
1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del
venditore". 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono
le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la
fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti,
in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese
turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Art.
5. (Sistemi
turistici locali) 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti
turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o
associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i
soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell'ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e
politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo. 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei
limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della
presente legge, definiscono le modalita' e la misura del finanziamento dei
progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti
pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in
particolare, le seguenti finalita': a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e
di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa,
consortile e di affiliazione; b) attuare interventi intersettoriali ed
infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e
alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta
intensita' di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici
di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla
promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera a); d) sostenere la riqualificazione delle imprese
turistiche, con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di
sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi
turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita',
di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche'
alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere il marketing telematico dei progetti
turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione
in Italia e all'estero. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito
delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per
gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei
sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti
interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione
dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese. 6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed
agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un
afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non
inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti. Art.
6. (Fondo
di cofinanziamento dell'offerta turistica) 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta
turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per
gli interventi di cui all'articolo 5. 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per
il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma.
I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo
sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di
cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita
la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali
promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi
finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi
compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non
inferiori al 50 per cento della spesa prevista. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone
la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della stessa. Capo
II IMPRESE
E PROFESSIONI TURISTICHE Art.
7. (Imprese
turistiche e attivita' professionali) 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano
attivita' economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di
esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 2. L'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera b). 3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita'
turistica. 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese
turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli
incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a
tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla
normativa vigente. 5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano
e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. 6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha
validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e
alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g). 7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni
turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in
Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle
imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i
requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le
attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi
regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite
alla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano
per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate
ad esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri
aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali
di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi
a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal
decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della
direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e
turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione
della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso". 10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano
per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e
comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le
associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n.
390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini
istituzionali. Capo
III SEMPLIFICAZIONE
DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO Art.
8. (Modifiche
all'articolo 109 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 109. - 1. I gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini
inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della
carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita'
secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad
esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della
fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i
propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal
Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e
per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei
coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a
comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le
ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore
puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso
termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle
predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno". Art.
9. (Semplificazioni) 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli
esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco
del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio
dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La
medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva,
cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad
uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia
di sicurezza e di igiene e sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le
attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per
un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e'
tenuto a darne comunicazione al sindaco. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal
sindaco: a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro
centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non
risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza
dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita'
dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita'
ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto
alla regolarizzazione nei tempi stabiliti. 5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1
ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta
con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi
trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo
all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri
di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative". 6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le
professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita' e
semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si
uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle
altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a
dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in
materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i
procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche,
attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli
23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo
regolamento attuativo. Art.
10. (Fondo
di rotazione per il prestito e il risparmio turistico) 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed
il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale
affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati. 2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi
agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli
con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di
valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le
agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti
vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in
periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per
destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita'
nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di
vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni
vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle
associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e
finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
provvede con decreto a stabilire: a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di
gestione del Fondo; b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi
erogati; c) i soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni; d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili
derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei
soggetti piu' bisognosi. 4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del
Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di
lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Capo
IV ABROGAZIONI,
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE Art.
11. (Abrogazioni
e disposizioni transitorie) 1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre
1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936,
n. 526, e successive modificazioni. 2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo
99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli
152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle
autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge. 4. La sezione speciale del registro degli esercenti
il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio
1983, n. 217, e' soppressa. 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203: a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto
di competenza del settore del turismo; c) l'articolo 10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12. 6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
2, comma 4, della presente legge. 7. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida
di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la
disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere
d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal
comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7
cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2
dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a
concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che
risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento
contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l),
della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di
adeguamento alle stesse linee guida. Art.
12. (Copertura
finanziaria) 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo
6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire
80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire
5 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento
complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge
finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
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